I lavoratori fanno confusione tra acconto e anticipo del Trattamento di Fine Rapporto. Proponiamo una guida per spiegare la differenza.
Quando un rapporto di lavoro termina i dipendenti ricevono il TFR, una somma che hanno accumulato durante lo svolgimento dell’attività lavorativa. Prima della conclusione, però, possono richiedere un anticipo o un acconto della liquidazione spettante.
Possiamo definire il Trattamento di Fine Rapporto come un contributo corrisposto al dipendente nel momento in cui finisce un rapporto di lavoro. L’importo varia in base all’accantonamento per ogni anno di servizio di una quota della retribuzione annua e delle relative rivalutazioni. Il TFR è dedicato ai dipendenti pubblici (con contratto precedente al 2000 spetta il TFS) e privati.
I tempi di erogazione della liquidazione sono molto lunghi per gli statali tanto da aver portato il problema del differimento davanti alla Cassazione. Si parla di anni, anche 5 o 7 mentre i dipendenti privati ricevono in pochi mesi, massimo un anno, il TFR. In più i soldi non sono versati tutti in un’unica soluzione se la cifra totale supera i 50 mila euro. Durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, però, è possibile fare domanda di anticipo del Trattamento. Qual è la differenza con l’acconto?
La grande differenza tra acconto e anticipo riguarda i tempi di richiesta. L’anticipo si può ottenere solo dopo la cessazione del rapporto di lavoro nel momento in cui l’azienda non versa tutta la somma in un’unica soluzione ma in più rate come da accordi con il dipendente. Mensilmente o periodicamente saranno erogate anticipazioni fino al saldo finale. L’azienda propone questa soluzione quando è in crisi finanziaria e non può permettersi di uscire tutti i soldi subito.
L’anticipo, invece, corrisponde al 70% del TFR maturato dopo minimo 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro e può essere chiesto prima della cessazione del rapporto di lavoro. Il dipendente dovrà fornire una giustificazione alla richiesta. Si può fare domanda di anticipo TFR per coprire spese sanitarie non previste, per comprare la prima casa (anche intestandola al figlio), per affrontare una situazione di grave disagio economico.
Generalmente i motivi che danno diritto all’anticipo sono specificati nel CCNL. Il datore di lavoro potrebbe rifiutare di erogare l’anticipo se le capacità finanziarie dell’azienda verrebbero compromesse. In conclusione, se il rapporto di lavoro è ancora attivo il dipendente potrebbe chiedere un anticipo del TFR mentre con la cessazione è facoltà dell’azienda proporre l’acconto del TFR.
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