La maggior parte delle prestazioni pensionistiche sono compatibili con lo svolgimento di attività lavorativa. Ma in un caso bisogna stare attenti.
La legge consente ai pensionati di continuare a svolgere un’attività lavorativa autonoma o dipendente anche dopo la decorrenza della pensione.
Bisogna, però, rispettare determinati requisiti. Non è, infatti, vietato intraprendere un nuovo lavoro se si percepisce la pensione, ma è necessario non superare specifici limiti di reddito. In caso contrario, si rischia di ricevere un assegno di importo inferiore o, addirittura, di perderlo.
Un caso peculiare è quello della pensione (o assegno) sociale. Se i percettori svolgono attività lavorativa devono verificare che i redditi da lavoro siano inferiori all’importo della pensione, altrimenti quest’ultima viene azzerata oppure sospesa. Vediamo, dunque, quali sono le soglie da non superare.
Pensione sociale e attività lavorativa: quando sono cumulabili?
La pensione sociale viene riconosciuta, come misura di integrazione al reddito, ai soggetti che hanno compiuto 67 anni di età e versano in situazioni di disagio economico.
Per il 2024, la prestazione ammonta a 534,41 euro e viene corrisposta per 13 mensilità, per un totale annuo di 6.947,33 euro. Rispetto agli scorsi anni, l’importo è aumentato grazie alla rivalutazione del 5,4%.
In realtà, tale somma spetta in misura piena solo a coloro che hanno un reddito personale pari a zero, altrimenti si seguono tali criteri:
- se il reddito coniugale non supera l’ammontare dell’Assegno sociale, ossia 507,02 euro, la pensione sociale viene erogata per intero;
- se il reddito coniugale è superiore all’Assegno sociale, ma inferiore a 13.894,40 euro (cioè 2 volte l’importo della prestazione), la pensione sociale viene riconosciuta in misura parziale e viene determinata sottraendo a tale somma il valore percepito;
- se si ha un reddito pari a zero ma si è coniugati con un soggetto che ha un reddito annuo di 8 mila euro, la pensione sociale è pari a circa 453 euro mensili, per un totale di 5.894,40 euro annui.
La legge consente ai percettori di pensione sociale di svolgere un’attività lavorativa, a condizione che il reddito percepito non sia superiore all’importo della prestazione. In pratica, non si può superare la soglia annua di 6.947,33 euro ( 13.894,66 euro per i coniugati).
A stabilire tale principio è l’art. 3, comma 6, della Legge n. 335/1995. Nel dettaglio, la norma chiarisce che se l’interessato ha dei redditi propri, la pensione viene riconosciuta in misura ridotta, fino a concorrenza dell’importo della prestazione (se non coniugato) oppure fino al doppio di tale importo (se coniugato).
Se non si rispetta tale limite massimo, la pensione sociale viene sospesa.