L’Assegno di Inclusione si può perdere se il lavoratore omette di inviare un’importante comunicazione. In alcune ipotesi è addirittura prevista la reclusione.
I percettori di Assegno di Inclusione devono fare molta attenzione nel caso in cui decidano di dimettersi dal posto di lavoro.
La normativa, infatti, specifica che il nucleo familiare perde il diritto alla prestazione nell’ipotesi in cui un suo componente sia disoccupato in seguito a dimissioni, ad eccezione delle dimissioni per giusta causa e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
L’interessato è obbligato a comunicare le dimissioni all’INPS. Se si dimette prima della richiesta di Assegno di Inclusione, deve specificarlo nel modulo di domanda (in tal caso, l’istanza sarà respinta dall’INPS); se, invece, si dimette dopo la richiesta di Assegno di Inclusione, deve inviare, entro 30 giorni, il Modulo Adi Com-Esteso.
Se le dimissioni non vengono comunicate all’INPS, si rischia non solo la perdita della prestazione e la restituzione delle somme indebitamente percepite, ma anche l’irrogazione di sanzioni penali. Quali? Scopriamolo.
Se il percettore di Assegno di Inclusione rimane disoccupato, perde il diritto al sussidio.
Quest’ultimo, invece, persiste nel caso in cui l’interessato non acquista lo status di disoccupato in seguito alle dimissioni. Per esempio, nell’ipotesi di dimissioni per cambio di lavoro, l’erogazione dell’Assegno di Inclusione non si interrompe. Lo stesso discorso vale anche per le dimissioni nel periodo di prova.
Ma quali sono le conseguenze per chi non ottempera al dovere di comunicazione all’INPS? Nei casi di false
dichiarazioni, di esibizione di documentazione falsa, di mancata comunicazione delle variazioni relative a specifici dati utili per il mantenimento della prestazione (come le modifiche del reddito oppure del patrimonio), la normativa stabilisce l’irrogazione di sanzioni penali.
In particolare, l’interessato che rende dichiarazioni mendaci oppure omette informazioni importanti ai fini della percezione dell’Assegno di Inclusione, soggiace alla pena della reclusione da due a sei anni. Per omessa comunicazione della variazione del reddito o del patrimonio, invece, è stabilita la pena della reclusione da uno a tre anni.
Il soggetto che viene condannato in via definitiva (anche con patteggiamento) perché ha beneficiato del sussidio non spettante oppure è stato condannato per un qualsiasi reato non colposo per la quale è stata irrogata la pena di almeno un anno, subisce anche la decadenza dall’Assegno di Inclusione.
Ricordiamo, infine, che insieme alla decadenza dal beneficio c’è la condanna alla restituzione di tutte le somme percepite e la disattivazione della Carta di Inclusione.
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