In tema Pensione Anticipata, in quale caso si può andare in pensione a 57 anni, dieci anni prima: le condizioni da sapere sulla R.I.T.A.
Sono in tanti ad interrogarsi sulle modalità e le possibile inerenti la Pensione Anticipata, con i relativi requisiti previsti, da sapere e rispettare per poterne usufruire. Si tratta di un tema importante e non sorprende che la voglia di saperne di più e di conoscere meccanismi e possibilità siano sempre altissime. In tale specifico caso, il focus riguarda la R.I.T.A., che permette di andare in pensione 10 anni prima, se si è perso il lavoro, andandoci a 57 anni.
Il tema in questione si lega proprio, dunque, alla R.I.T.A., ovvero la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata, una possibilità che riguarda alcuni casi e fattispecie. Si ipotizzi una persona che è disoccupato da ventiquattro mesi e a cui manchino dieci anni per raggiungere l’età della pensione di vecchiaia. Tuttavia, il soggetto in questione non possiede i requisiti per il riscatto della posizione. Ecco che si potrebbe ad esempio far richiesta della R.I.T.A.
Più nel dettaglio, si tratta di una misura di previdenza integrativa che viene introdotta dalla legge di bilancio per il 2017 (articolo 1, commi 168 e 168, L. 205/2017). In buona sostanza, è una specie di integrazione al reddito che permette agli assicurati che al momento della richiesta rispettino specifici requisiti previsti, un reddito periodo in attesa del conseguimento della pensione di vecchiaia.
Riguardo l’erogazione di questo capitale, ciò avviene nella forma rateale, considerando la funzione che tale misura assolve. Si tratta quindi di una prestazione che è integrativa, poiché la si prende dal capitale che si è accumulato all’interno del proprio fondo pensione; è temporanea, dal momento che non è vitalizia. La sua erogazione avviene e per il tempo che intercorre fra il momento della richiesta ed il pensionamento di vecchia. Infine, è anticipata, poiché la corresponsione avviene prima del pensionamento nel regime pubblico, e della erogazione della pensione integrativa.
Attenzione dunque alta, quando in generale si parla della pensione e, nel dettaglio in tal caso, di R.I.T.A. A richiedere quest’ultima può essere un aderente quantomeno da 5 anni alla previdenza integrativa, nel rispetto di determinate condizioni. Anzitutto, quando la si richiede, occorre che il soggetto abbia concluso l’attività lavorativa. Tale cassazione dell’attività di lavoro è necessaria soltanto al momento della richiesta della misura al fondo pensione.
COVIP chiarisce che non è esclusa la possibilità che si possa riprendere a lavorare mentre si percepisce la misura in questione e con qualsiasi forma di attività di lavoro. Occorre poi che ci sia stato il versamento quantomeno di vent’anni di contributi alla gestione di previdenza pubblica cui si appartiene, e che si abbia, ad oggi, un’età anagrafica inferiore di massimo cinque anni al confronto di quella che si richiede per la pensione di vecchia.
Dunque, quantomeno sessantadue anni, qualora l’ente pensionistico sia l’INPS. Infine, nel caso il soggetto sia inoccupato da ventiquattro mesi, medesimi requisiti tuttavia la possibilità dell’età anagrafica di cinquantasette anni, ovvero 10 anni prima della pensione di vecchiaia INPS.
L’erogazione della R.I.T.A. avviene sin dalla richiesta e fino al momento del pensionamento, per un lasso di tempo al massimo di 5 o 10 anni, i quali si intendono compresi fra l’età anagrafica (quando si fa richiesta) e quella prevista per la pensione di vecchiaia. Quindi, la richiesta della R.I.T.A. riguarda coloro che non lavorano più, senza il diritto alla pensione di vecchiaia poiché mancano 5 o 10 anni.
Qualora spettasse il diritto ad una forma di pensione anticipata, come nel caso di Opzione Donna per esempio, i soggetti aderenti al fondo pensione possono comunque far richiesta della R.I.T.A., poiché non cumulabile soltanto rispetto a quella di vecchiaia. Dal punto di vista fiscale, vi sono dei vantaggi da approfondire. È assoggetta all’aliquota IRPEF del 15 per cento, che cala dello 0.3 per cento per ciascun anno di partecipazione ad un fondo pensione successivo al 15°, sino a giungere ad un minimo del 9 per cento.
Dunque, per dieci anni si può usufruire di una rendita al mese al cui riguardo le tasse pesano poco. Per quel che riguarda la documentazione che occorre, occorrerà presentare anzitutto:
A) la certificazione della posizione contributiva, l’estratto conto. A rilasciarla sono gli enti di previdenza obbligatori cui si appartiene, e ciò occorre per la certificazione del requisito contributivo di vent’anni.
B) occorre il certificato rilasciato dal Centro per l’impiego, ovvero la dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Il documento in questione attesta l’inoccupazione maggiore di ventiquattro mesi.
Altresì, sia nell’una che nell’altra ipotesi, ci sarà bisogno della presentazione dell’autocertificazione dell’avvenuta cessazione del rapporto lavorativo e dello specifico modo di richiesta che il Fondo predispone. Questi, alcuni dettagli in generale sul tema che è bene approfondire presso esperti del campo per saperne di più e per chiarire i propri dubbi.
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