Dal 30 maggio 2024 è in vigore il Decreto “Salva Casa”, che ha introdotto delle misure per regolarizzare le difformità edilizie. Ecco le novità più rilevanti.
Negli scorsi mesi si è parlato molto di sanatoria edilizia e, finalmente, è stato discusso e approvato dal Consiglio dei Ministri il Decreto del Ministro Matteo Salvini, che consentirà a tantissime persone di risolvere delle piccole irregolarità.
Attenzione, però, perché contrariamente a quanto si pensava, non si tratta di un condono edilizio, ma agisce solo sugli abusi minori, ossia quelli che non comportano alcuna modifica strutturale dell’edificio . Si tratta, in pratica, delle sole irregolarità relative agli interni degli immobili, al fine di agevolare la vendita delle case.
I punti cardine della riforma sono: la previsione del pagamento di una sanzione proporzionale all’abuso (da mille a 31 mila euro), l’aumento delle soglie di tolleranza per le lievi difformità costruttive ed esecutive, l’estensione della categoria dei lavori rientranti nell’edilizia libera senza permessi (ad esempio, tende e vetrate panoramiche nei porticati), la semplificazione delle procedure per i cambi di destinazione e l’introduzione del silenzio-assenso per le richieste di regolarizzazione. Analizziamoli attentamente.
Sanatoria edilizia: vendere un immobile non è mai stato così semplice
Il Decreto “Salva Casa” ha stabilito che rientrano nell’edilizia libera anche le vetrate panoramiche amovibili, i porticati all’interno dell’edificio, le tende e pergole. È stata, poi, introdotta una tolleranza costruttiva, per i lavori compiuti entro il 24 maggio 2024, che si estende fino al 5% per le superfici inferiori a 100 metri quadro.
Sono, inoltre, incluse nelle tolleranze esecutive la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali, le irregolarità di muri interni ed esterni e la difformità nella posizione di porte e finestre interne.
Ma la novità più rilevante riguarda l’abolizione del silenzio rigetto e l’introduzione del silenzio assenso, nell’ipotesi di mancata risposta dal parte dell’Amministrazione entro 45 giorni, se il permesso è in sanatoria, 30 giorni, per la SCIA, o 180 giorni per gli immobili a vincolo paesaggistico. Trascorso tale termine, dunque, è come se l’Amministrazione avesse approvato la richiesta.
Il Decreto ha previsto la sanatoria per le piccole irregolarità perché è principalmente per esse che non c’è conformità tra l’effettiva struttura dell’immobile e la documentazione posseduta dai Comuni. Questa problematica ha degli effetti negativi nel momento in cui si vuole vendere la casa, visto che non c’è corrispondenza con il progetto originario.
Prima, per regolarizzare tali situazioni, era necessaria la cd. doppia conformità, cioè la valutazione delle norme in vigore al momento dell’abuso e quelle attuali. Con la Riforma, si è deciso per l’applicazione di tale principio soltanto nelle ipotesi più gravi. Di conseguenza, per la sanatoria, bisognerà rispettare o regole attuali o quelle in vigore all’epoca dell’abuso edilizio, ma non più entrambe.