Ci sono novità per i lavoratori, l’INPS annuncia l’aumento delle indennità di malattia e maternità.
Stiamo assistendo da un lato ad un incremento delle indennità di malattia e degenza ospedaliera e dell’altro ad un aumento del requisito contributivo. Approfondiamo le novità inserite nella circolare INPS numero 61 del 6 maggio 2024.
In Italia esistono diverse tipologie di lavoro. Le più comuni sono il lavoro subordinato e il valoro autonomo. In alcuni casi, però, l’attività è a metà tra subordinazione e autonomia. In questo caso si tratta di un’assunzione con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa – co.co.co. I lavoratori collaborano in modo stabile con l’azienda ma non risultati veri e propri dipendenti. La prestazione offerta deve essere continuativa nel tempo, eseguita in modo prevalentemente personale e coordinata.
Sul piano retributivo collaboratore e committente possono definire il compenso senza attenersi ai minimi salariali fissati dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro di settore. I collaboratori co.co.co non hanno ferie o permessi ma hanno riconosciuta l’indennità per malattia e per degenza ospedaliera. Questa è legata, però, al versamento dei contributi. I collaboratori pensionati o iscritti a forme diverse di previdenza obbligatoria non potranno godere delle indennità non versando le aliquote finalizzate al finanziamento dei benefici.
La circolare numero 61 dell’INPS sottolinea le novità inerenti all’aumento delle indennità di malattia e degenza ospedaliera di co.co.co e lavoratori con retribuzioni convenzionali (agevolazioni fiscali per i dipendenti italiani all’estero che svolgono attività lavorativa fuori dall’Italia per almeno 183 giorni all’anno). I co.co.co avranno diritto ad un’indennità di malattia giornaliera massima di 52,45 euro con possibilità di fruizione dedicata a più lavoratori dato che il limite reddituale è salito da 73.510 euro a 74.464 euro.
Contemporaneamente, però, è cresciuto anche il requisito contributivo. Ora sarà necessario aver versato minimo 400 euro mensili se professionisti senza cassa o lavoratori autonomi dello sport dilettante, 415 euro mensili se co.co.co del settore sport dilettanti, 538 euro se altri co.co.co. La circolare INPS è ricca, poi, di altri dettagli per ogni categoria di lavoratori di riferimento.
Ci sono tabelle in cui leggere l’aliquota applicata in base alla tipologia di soggetto. Ad esempio il 26,07% per i lavoratori liberi professionisti non assicurati ad altra forma di previdenza obbligatoria con contributo mensile di 400,06 euro, il 33,72 % con contributo di 517,46 euro per i collaboratori e figure assimilate non assicurate ad altra forma di previdenza obbligatoria e senza contribuzione DIS-COLL. La circolare è facilmente reperibile sul portale inps.it.
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