Il percettore di Assegno Ordinario di Invalidità può lavorare e continuare a percepire la prestazione a specifiche condizioni.
Ci sono trattenute e adempimenti da considerare quando chi percepisce l’Assegno Ordinario di Invalidità inizia a lavorare come autonomo. Vediamo come evitare di commettere errori e dire addio alla misura.
Lavoratori dipendenti, autonomi, iscritti alla Gestione Separata possono ottenere l’Assegno di Invalidità a condizione che la capacità lavorativa sia ridotta a meno di un terzo a causa di una infermità mentale o fisica. Il sussidio ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di inoltro della domanda e ha validità triennale. Significa che prima della scadenza dei tre anni il percettore dovrà richiedere un nuovo accertamento per continuare a percepire l’assegno mensile. Solo con il terzo rinnovo la prestazione sarà erogata senza necessità di revisione.
Al compimento dell’età pensionabile, poi, l’Assegno Ordinario di Invalidità diventerà d’ufficio pensione di vecchiaia (67 anni di età e con minimo venti anni di contributi). Per quanto riguarda l’importo della misura, verrà determinato con il sistema di calcolo misto e con il sistema contributivo se i contributi sono stati versati dal 1996. Durante la percezione dell’AOI sarà possibile continuare a lavorare ma con riduzione della somma percepita.
L’Assegno Ordinario di Invalidità è cumulabile con un reddito da lavoro lordo annuo entro quattro volte il trattamento minimo INPS. Nel 2024 il minimo è fissato a 598,61 euro. Significa che si possono percepire redditi fino ad un massimo di 2.394 euro all’anno. Qualora tale soglia venisse superata scatterebbero trattenute lavorative per l’incumulabilità con i redditi da lavoro. La riduzione, però, non dovrà far scendere l’Assegno sotto l’importo del trattamento minimo.
Se il percettore inizierà a svolgere un lavoro dipendente allora la trattenuta si potrà operare direttamente in busta paga mentre in caso di lavoro autonomo sarà il pensionato a dover inoltrare all’INPS periodicamente la Dichiarazione Reddituale per confermare il requisito di accesso all’Assegno di Invalidità. Quantifichiamo, ora, la riduzione. Per redditi tra 4 e 5 volte il trattamento minimo INPS la normativa prevede una riduzione del 25%. Per reddito oltre cinque volte il minimo, invece, la riduzione sarà del 50%.
Se nonostante la riduzione l’assegno sarà comunque più alto del minimo INPS e i contributi maturati inferiori a 40 anni, allora verrà applicata anche una decurtazione sulla quota eccedente il trattamento minimo del 50% per lavoro dipendente e del 30% per lavoro autonomo e la trattenuta sarà mensile (ma mai superiore al reddito da lavoro percepito).
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