I contribuenti che chiudono un’attività commerciale possono ottenere un indennizzo se soddisfano determinare regole.
La normativa ha fissato l’indennizzo per i commercianti che cessano l’attività lavorativa in via definitiva rottamando la licenza. La misura è stata introdotta nel 1996 e rinnovata nel tempo. Vediamo le regole valide nel 2024.
La chiusura dell’attività è un evento che colpisce al cuore il commerciante specialmente se legata al fallimento dell’idea imprenditoriale. Purtroppo l’Italia non è una nazione che aiuta i lavoratori autonomi e i professionisti che tentano di farsi strada nel mondo del lavoro da soli. Eppure la presenza di negozi che offrono beni e servizi è indispensabile nella società. Invece assistiamo a continue aperture e chiusure dopo pochi mesi di attività o dopo anni e anni di lavoro perché improvvisamente è impossibile far fronte alle spese e alle tasse.
Diciamo che una grande spinta verso il fallimento è data proprio dallo Stato. Gli aiuti arrivano in altra direzione, quando ormai si decide di cessare definitivamente l’attività commerciale rottamando la licenza. Parliamo dell’erogazione di una rendita pari al trattamento minimo di pensione ossia 598,61 euro al mese nel 2024 fino al raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia (67 anni di età e venti di contributi).
L’indennizzo è un diritto dei soggetti esercenti in qualità di titolari o coadiutori un’attività commerciale al minuto in sede fissa, incluse le attività abbinate a quelle di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, e dei soggetti che esercitano attività commerciale su aree pubbliche. Tra i destinatari dell’indennizzo anche agenti di commercio e rappresentanti di commercio (non i coadiutori).
La rendita mensile spetta anche ai titolari di imprese che svolgono plurime attività commerciali a condizione che il richiedente eserciti un’attività indennizzabile al momento della cessazione in via definitiva. Sono escluse, invece, le attività commerciali all’ingrosso e quelle effettuate fuori dai tradizionali negozi di vicinato, mercati e banchi nonché le attività di intermediazione (procacciatori, agenti d’affari, agenti immobiliari, agenti assicurativi e promotori finanziari).
I commercianti che soddisfano i requisiti di accesso all’indennizzo dovranno presentare domanda per ricevere la somma mensile a partire dal primo giorno del mese successivo all’inoltro. Le erogazioni proseguiranno con cadenza mensile fino al compimento dei 67 anni richiesti dalla pensione di vecchiaia. Il periodo di fruizione dell’indennizzo da computare nella Gestione commercianti risulta utile solo ai fini del conseguimento dei requisiti di assicurazione e di contribuzione per il diritto alla pensione e non del calcolo dell’assegno.
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