Sono stati stabiliti i requisiti che i commercianti devono rispettare per ottenere l’indennizzo in caso di cessata attività lavorativa.
La normativa che disciplina requisiti e condizioni da soddisfare per ricevere l’indennizzo di chiusura attività è stata definita e la misura stabilizzata. Scopriamone i dettagli.
La chiusura dell’attività con rottamazione della licenza dà diritto ad una rendita mensile. Beneficiari dell’indennizzo sono i commercianti che procedono con la chiusura definitiva della loro attività. Tale rendita è pari al trattamento minimo della pensione che nel 2024 corrisponde a 598,61 euro mensili. Questo importo si continuerà a ricevere fino alla maturazione dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia ossia 67 anni di età e 20 anni minimo di contributi.
La misura vige dal 1° gennaio 1996 e nel corso del tempo è stata rinnovata più volte fino ad arrivare oggi alla stabilizzazione del beneficio con la Legge di Bilancio. Considerando i maggiori costi legati al contesto economico, sociale e geopolitico, dal 1° gennaio 2022 il contributo aggiuntivo per il finanziamento delle prestazioni dedicate agli iscritti alla Gestione Speciale dei lavoratori commercianti è stato incrementato dello 0,48%. Ma quali requisiti si devono soddisfare per ottenere l’indennizzo?
I beneficiari sono i titolari o coadiutori di attività commerciali al minuto in sede fissa, i titolari o coadiutori di attività commerciali su aree pubbliche, gli esercenti attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, gli agenti e rappresentanti di commercio. Condizione necessaria è soddisfare alcuni requisiti che fanno riferimento al periodo decorrente dal 1° gennaio 2017.
Parliamo del compimento dei 62 anni di età se uomo e 57 anni se donna e dell’iscrizione per minimo cinque anni nella Gestione di riferimento al momento della cessazione dell’attività. Tra le condizioni anche l’aver cessato a titolo definitivo l’attività commerciale con riconsegna al Comune della licenza per l’esercizio dell’attività. In più si richiedere la cancellazione dal Registro delle imprese presso la Camera di Commercio o dal Repertorio Economico Amministrativo.
Non possono accedere all’indennizzo i commercianti di attività all’ingrosso e di attività effettuate al di fuori rispetto i tradizionali negozi di vicinato, mercati o banchi. Sono esclusi anche gli esercenti attività di intermediazione differente come procacciatori e agenti assicurativi, d’affari, immobiliari e promotori finanziari. I beneficiari dovranno inoltrare domanda di indennizzo per ricevere la somma spettante dal primo giorno del mese successivo a quello di invio della richiesta. Naturalmente dovranno essere soddisfatti tutti i requisiti richiesti. Ricordiamo, infine, che la misura non è compatibile con attività di lavoro autonomo o subordinato.
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