Il diritto all’Assegno Unico nel caso di figli lavoratori o maggiorenni non si perde, ma solo se ricorrono specifiche circostanze. Ecco come ricevere il beneficio.
L’Assegno Unico e Universale per figli a carico è un sussidio riconosciuto a tutte le famiglie con figli, a partire dal settimo mese di gravidanza e fino al ventunesimo anno di età.
Per i figli maggiorenni, però, non è sufficiente la semplice presentazione della domanda e della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) ai fini dell’accertamento dell’ISEE, ma l’INPS prevede il rispetto di determinati presupposti. Vediamo in cosa consistono e qual è il metodo per continuare a percepire l’Assegno Unico anche dopo il compimento della maggiore età.
Il soggetto che richiede l’Assegno Unico e Universale è obbligato ad aggiornare la scheda riguardante gli eventuali figli maggiorenni.
Se la domanda per il sussidio è stata presentata tramite un Ente di patronato, dovrà essere quest’ultimo a provvedere all’aggiornamento.
È, innanzitutto, necessario indicare se i figli maggiorenni frequentano un percorso di studio scolastico o universitario, se svolgono tirocini formativi oppure stage o se sono impiegati nel Servizio Civile e Universale. Bisogna, inoltre, specificare se sono disoccupati e iscritti presso i Centri per l’Impiego.
Se, invece, i figli maggiorenni lavorano, il richiedente deve indicare il reddito percepito. Si può, infatti, continuare a ricevere il sussidio solo se il reddito annuo non è superiore a 8 mila euro.
Nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni, l’Assegno Unico e Universale verrà erogato anche per i figli maggiorenni, come ha chiarito la Circolare n. 23/2022 dell’INPS. Ovviamente questi requisiti devono sussistere non solo al momento della presentazione della domanda ma per tutta la durata del beneficio.
In pratica, i figli di età compresa tra i 18 e i 21 anni (compiuti) che lavorano devono percepire un reddito annuo pari o inferiore a 8 mila euro. Il sussidio, inoltre, può essere corrisposto anche se non risultano residenti con i genitori, a patto che nei due anni antecedenti al periodo di riferimento non abbiano prodotto un reddito superiore a 4 mila euro e a 8 mila euro durante l’anno corrente (reddito presunto).
Alla fine dell’anno, al momento dell’accertamento dei requisiti richiesti, l’INPS dovrà verificare se il reddito effettivo rispetta tali parametri. Nel caso in cui, infatti, dovesse risultare superiore e tale circostanza non sia stata comunicata dagli interessati, potrebbe sorgere l’obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite fino a quel momento.
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