Uno dei dubbi più frequenti sull’Assegno Unico e Universale riguarda l’invio della domanda. A quale dei genitori spetta? Ecco cosa dice la legge.
L’Assegno Unico e Universale è un sussidio che spetta alle famiglie con figli a carico, il cui valore dipende dall’ISEE del nucleo percettore. Se i genitori non appartengono allo stesso nucleo e, dunque, hanno un ISEE differente, è lecito chiedersi chi debba procedere con l’istanza.
![assegno univo genitori](https://www.cityzen.it/wp-content/uploads/2024/06/genitori-e-figli-cityzen.it-12062024-1024x683.jpg)
Si tratta, ad esempio, della situazione in cui si trovano le coppie non sposate che non hanno la stessa residenza. Chi deve presentare la domanda per il sussidio? L’INPS ha chiarito che spetta a uno dei due genitori che esercitano la responsabilità genitoriale, indipendentemente dalla convivenza con il figlio.
È, poi, necessario il rispetto dei seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana o comunitaria, oppure titolarità del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso unico di lavoro e per motivi di ricerca;
- obbligo di pagamento dell’IRPEF in Italia;
- residenza o domicilio in Italia da almeno due anni (anche non continuativi).
Ma se i genitori non vivono insieme e hanno ISEE diversi, chi deve inviare domanda per l’Assegno Unico e Universale dei figli? Analizziamo la normativa di riferimento.
Domanda Assegno Unico: le regole per evitare errori
Se entrambi i genitori possiedono i requisiti che abbiamo indicato, non importa chi invia domanda per l’Assegno Unico, perché l’importo sarà sempre lo stesso. L’ammontare del beneficio, infatti, dipende dall’ISEE relativo ad entrambi i genitori.
![domanda assegno unico](https://www.cityzen.it/wp-content/uploads/2024/06/genitori-cityzen.it-12062024-1024x683.jpg)
Anche nel caso delle coppie di genitori non sposati e non conviventi, dunque, il genitore non convivente è ricompreso nell’ISEE dell’intero nucleo familiare, come membro aggregato. Le uniche eccezioni a tale principio sono previste nelle ipotesi in cui il genitore non convivente:
- è sposato con una persona diversa dall’altro genitore;
- ha figli con una persona diversa dall’altro genitore;
- ha l’obbligo, imposto da un provvedimento dell’autorità giudiziaria, di versare gli assegni periodici di mantenimenti dei figli;
- è stato escluso dalla potestà genitoriale oppure allontanato dalla residenza familiare;
- è stato ritenuto, in sede giurisdizionale oppure dalla pubblica autorità dei servizi sociali, estraneo ai rapporti affettivi ed economici.
Di conseguenza, è del tutto irrilevante da quale genitore proviene la richiesta di Assegno Unico, perché l’importo spettante non cambia. Questa regola vale anche per i genitori separati o divorziati. La legge, inoltre, consente agli interessati di decidere in autonomia se l’Assegno Unico vada pagato per intero a chi inoltra la domanda oppure se debba essere ripartito al 50% tra entrambi i genitori.
La regola si applica a tutte le coppie che hanno ISEE differente e non solo ai separati e ai divorziati.