Assegno Unico: se i genitori hanno ISEE differente chi deve presentare domanda? La scelta è fondamentale

Uno dei dubbi più frequenti sull’Assegno Unico e Universale riguarda l’invio della domanda. A quale dei genitori spetta? Ecco cosa dice la legge.

L’Assegno Unico e Universale è un sussidio che spetta alle famiglie con figli a carico, il cui valore dipende dall’ISEE del nucleo percettore. Se i genitori non appartengono allo stesso nucleo e, dunque, hanno un ISEE differente, è lecito chiedersi chi debba procedere con l’istanza.

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Chi deve presentare domanda di Assegno Unico? (cityzen.it)

Si tratta, ad esempio, della situazione in cui si trovano le coppie non sposate che non hanno la stessa residenza. Chi deve presentare la domanda per il sussidio? L’INPS ha chiarito che spetta a uno dei due genitori che esercitano la responsabilità genitoriale, indipendentemente dalla convivenza con il figlio.

È, poi, necessario il rispetto dei seguenti requisiti:

  • cittadinanza italiana o comunitaria, oppure titolarità del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso unico di lavoro e per motivi di ricerca;
  • obbligo di pagamento dell’IRPEF in Italia;
  • residenza o domicilio in Italia da almeno due anni (anche non continuativi).

Ma se i genitori non vivono insieme e hanno ISEE diversi, chi deve inviare domanda per l’Assegno Unico e Universale dei figli? Analizziamo la normativa di riferimento.

Domanda Assegno Unico: le regole per evitare errori

Se entrambi i genitori possiedono i requisiti che abbiamo indicato, non importa chi invia domanda per l’Assegno Unico, perché l’importo sarà sempre lo stesso. L’ammontare del beneficio, infatti, dipende dall’ISEE relativo ad entrambi i genitori.

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Tutti e due i genitori possono presentare domanda per Assegno Unico (cityzen.it)

Anche nel caso delle coppie di genitori non sposati e non conviventi, dunque, il genitore non convivente è ricompreso nell’ISEE dell’intero nucleo familiare, come membro aggregato. Le uniche eccezioni a tale principio sono previste nelle ipotesi in cui il genitore non convivente:

  • è sposato con una persona diversa dall’altro genitore;
  • ha figli con una persona diversa dall’altro genitore;
  • ha l’obbligo, imposto da un provvedimento dell’autorità giudiziaria, di versare gli assegni periodici di mantenimenti dei figli;
  • è stato escluso dalla potestà genitoriale oppure allontanato dalla residenza familiare;
  • è stato ritenuto, in sede giurisdizionale oppure dalla pubblica autorità dei servizi sociali, estraneo ai rapporti affettivi ed economici.

Di conseguenza, è del tutto irrilevante da quale genitore proviene la richiesta di Assegno Unico, perché l’importo spettante non cambia. Questa regola vale anche per i genitori separati o divorziati. La legge, inoltre, consente agli interessati di decidere in autonomia se l’Assegno Unico vada pagato per intero a chi inoltra la domanda oppure se debba essere ripartito al 50% tra entrambi i genitori.

La regola si applica a tutte le coppie che hanno ISEE differente e non solo ai separati e ai divorziati.

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