Il mancato o tardivo pagamento del bollo auto comporta delle conseguenze più o meno gravi ma in un’ipotesi è possibile sottrarsi alle penalizzazioni.
Il bollo auto è la tassa automobilistica regionale che va versata da tutti i proprietari dei veicoli registrati presso il Pubblico Registro Automobilistico.
Va pagato ogni anno, a prescindere dall’uso del mezzo su strada. Ma cosa succede se ci si dimentica di adempiere oppure lo si fa in ritardo? Le conseguenze possono essere gravi. Innanzitutto, il mancato pagamento del bollo auto comporta l’obbligo di versare gli interessi di mora, determinati a partire dal giorno dopo la scadenza. Di conseguenza, la somma dovuta sarà maggiore.
Ma ai proprietari che non pagano il bollo vengono irrogate anche sanzioni pecuniarie, il cui importo varia a seconda del ritardo. Nelle ipotesi di inadempimento reiterato, si rischia la riscossione coattiva, tramite il fermo amministrativo del veicolo e il pignoramento di beni del debitore.
Esiste, tuttavia, una particolare ipotesi in cui si può evitare di pagare il bollo auto, senza subire alcuna conseguenza. Scopriamo di cosa si tratta.
Se i proprietari dei veicoli non pagano il bollo auto ogni anno entro la data di scadenza, l’Amministrazione fiscale avvia l’accertamento e la riscossione delle somme dovute.
Per evitare ripercussioni, è necessario regolarizzare la propria situazione, tramite il versamento all’Agenzia delle Entrate di tutte le somme dovute, comprensive di sanzioni e interessi di mora.
Chi non dispone di sufficiente denaro può richiedere la rateizzazione del debito e suddividere i pagamenti in più quote. In casi eccezionali, possono essere previste misure di condono o agevolazioni fiscali tramite leggi finanziarie o decreti legge che permettono ai proprietari inadempienti di estinguere tutti i debiti con il Fisco più velocemente.
Queste agevolazioni permettono non solo di pagare di meno ma anche di farlo in tempi estesi.
Il potere di riscossione da parte dell’Amministrazione fiscale, tuttavia, può essere esercitato entro tre anni. L’art. 5 del Decreto legislativo n. 953/1982, infatti, prevede che il diritto al recupero degli importi relativi al bollo si estingue al compimento del terzo anno successivo a quello in cui il sarebbe dovuto avvenire il pagamento.
In pratica, dopo tre anni opera la prescrizione. Tale regola è stata confermata anche da diverse prenunce della Corte di Cassazione.
Si può, tuttavia, interrompere la prescrizione e farla decorrere da capo attraverso determinati atti, come gli avvisi di accertamento e le richieste formali di pagamento da parte della Regione o del Fisco. In queste ipotesi, dunque, il termine di prescrizione riparte dall’inizio, dalla data di ricezione dell’atto interruttivo da parte del debitore.
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