Il Bonus Mobili è fruibile anche se la SCIA è successiva all’acquisto dei beni? Al riguardo la legge non ammette dubbi.
Tra i vantaggi riservati a coloro che compiono lavori di ristrutturazione edilizia c’è il Bonus mobili, che permette di detrarre il 50% della spesa sostenuta, entro un limite massimo di 5 mila euro. La somma spettante viene suddivisa in 10 rate di pari importo, a partire dalla Dichiarazione dei Redditi dell’anno di imposta di riferimento.
L’agevolazione può essere richiesta da coloro che, dopo aver effettuato interventi di rivalutazione edilizia, decidono di comprare, per l’immobile in questione, mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A per i forni, alla E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie e alla F per i frigoriferi, i congelatori e per i dispositivi per i quali è prevista l’etichetta energetica.
Uno dei dubbi più ricorrenti tra i proprietari di immobili che hanno ristrutturato la propria abitazione ricorrendo al Bonus Mobili riguarda l’acquisto dei mobili prima del rilascio della SCIA. In tal caso, è ugualmente possibile beneficiare dello sconto? Vediamo cosa stabilisce la normativa di riferimento.
Bonus Mobili e SCIA: le regole per non perdere la detrazione
I contribuenti che decidono di effettuare interventi di ristrutturazione edilizia hanno la facoltà di accedere a un’ulteriore detrazione fiscale sulle spese affrontate per comprare i complementi di arredamento, grazie al cd. Bonus mobili e grandi elettrodomestici, previsto dal Decreto Legge n. 63/2013.
Lo sconto fiscale del 50% è applicabile soltanto se i lavori di ristrutturazione sull’immobile per il quale sono stati comprati mobili ed elettrodomestici sono cominciati dal 1° gennaio dell’anno antecedente a quello dell’acquisto (per quest’anno, dunque, è necessario che i lavori siano iniziati a partire dal 1° gennaio 2023).
Per quanto riguarda la questione relativa alla presentazione della SCIA, per la fruizione del Bonus, la data di acquisto dell’arredamento o dei grandi elettrodomestici deve essere successiva alla data in cui sono cominciati i lavori di ristrutturazione edilizia. Non è, invece, richiesto che la data delle fatture e di pagamento dei suddetti lavori sia precedente all’acquisto dei beni a cui il Bonus di riferisce.
Di conseguenza, se la data della SCIA riguardante la ristrutturazione edilizia è successiva alla data delle fatture relative all’acquisto dei mobili, non sarà possibile usufruire della detrazione fiscale al 50%. Ricordiamo che è necessario che il pagamento dei mobili e degli elettrodomestici avvenga tramite strumenti di pagamento tracciabili, cioè bonifico e carta di credito o debito; non sono invece, consentiti gli assegni o i contanti.