Chi compie lavori di ristrutturazione edilizia può chiedere anche il Bonus mobili al 50%. Ma la legge prevede l’obbligo di munirsi di specifiche certificazioni, ecco quali.
Fino al 31 dicembre 2024, è possibile accedere al Bonus ristrutturazione e ottenere una detrazione al 50% per le spese affrontate.
In particolare, è possibile detrarre il 50% su un importo massimo di 96 mila euro per ciascuna unità immobiliare, per i lavori di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia.
Il Bonus, inoltre, può essere utilizzato anche per gli interventi diretti alla ricostruzione o al ripristino di immobili danneggiati in seguito a eventi calamitosi, per i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche, per gli interventi finalizzati a prevenire il rischio del compimento di illeciti da parte di terzi (come l’apposizione di grate alle finestre), per gli interventi diretti al contenimento dell’inquinamento acustico, all’adozione di misure antisismiche e all’aumento del risparmio energetico.
Chi beneficia del Bonus ristrutturazione ha la possibilità di richiedere anche il Bonus mobili, per arredate l’immobile oggetto degli interventi edilizi.
In particolare, è possibile ottenere una detrazione del 50%, entro una spesa massima di 5 mila euro, per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori e per gli altri apparecchi per i quali è prevista l’etichetta energetica.
Ma per fruire del Bonus ristrutturazione e del Bonus mobili, il contribuente deve munirsi di apposita documentazione. Vediamo quale.
Detrazione al 50% per il Bonus ristrutturazione e il Bonus mobili: quali requisiti occorrono?
Per usufruire del Bonus mobili e ottenere la detrazione al 50%, è necessario che il venditore emetta tutte le fatture e gli scontrini relativi alle spese effettuate.
Su tali documenti, inoltre, devono essere riportati il codice fiscale dell’acquirente, la natura dell’acquisto, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi e le relative ricevute di pagamento. Se mancano tutti questi dati, il Bonus è lo stesso disponibile soltanto se la modalità di pagamento è direttamente riconducibile al contribuente beneficiario che ha effettuato la spesa.
Al riguardo, devono essere utilizzati necessariamente mezzi di pagamento tracciabili e, nel dettaglio, bonifico bancario o postale e carta di debito o credito. Non sono, invece, consentiti i contanti e gli assegni bancari.
Attenzione, però, nel caso in cui si scelga di pagare tramite bonifico. Mentre, infatti, per beneficiare del Bonus ristrutturazione al 50% è necessario il cd. bonifico parlante, per il Bonus mobili basta un ordinario bonifico bancario o postale.
A stabilirlo è stata l’Agenzia delle Entrate che, con la Circolare n. 7/2016, ha chiarito che non è necessario il bonifico soggetto a ritenuta che si utilizza per le detrazioni legate alla ristrutturazione edilizia.
Per il Bonus mobili, inoltre, non è obbligatorio neanche l’indicazione del numero di CILA.