Incredulità tra i lavoratori, l’importo dello stipendio sarà più alto per un adeguamento al costo della vita. Di cosa stiamo parlando?
L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro ha apportato modifiche ai limiti salariali giornalieri per il calcolo delle premialità in seguito al rincaro del costo della vita registrato dall’ISTAT. Tutto questo si traduce in uno stipendio più ricco. Di quanto?
Quando sentono parlare di un aumento salariale i lavoratori sono cauti nel gioire. Negli ultimi anni hanno imparato come gli incrementi tanto decantati possano riservare amare sorprese perché pari a poche decine di euro, raramente a qualche centinaia di euro. Servirebbero cifre di gran lunga superiore a quelle erogate nella media per poter vivere in tranquillità, consci della possibilità di pagare le spese senza problemi e riuscendo a mettere da parte dei risparmi. Ora arriva un nuovo annuncio riguardante un incremento della retribuzione. In questo caso il merito è dell’INAIl che ha aggiornato i minimi salariali tenendo conto del costo della vita. La circolare di riferimento è la numero 12 del 2024. Vediamo quali sono i cambiamenti apportati.
L’INAL modifica i minimi salariali e lo stipendio aumento
L’INAIL ha apportato modifiche diverse in base alla tipologia di lavoratori. Iniziamo dai dipendenti con contratto di lavoro subordinato. La rivalutazione ha aumentato il minimale da 53,95 euro a 56,85 euro grazie al 9,5% del trattamento minimo pensionistico che nel 2024 corrisponde a 598,61 euro. I premi assicurativi vengono calcolati moltiplicando l’aliquota definita dall’INAIL per la retribuzione minima giornaliera scegliendo il limite superiore tra retribuzione effettiva e minimale giornaliero.
L’aumento si applica nello stesso modo anche ai riders (non importa che siano subordinati o parasubordinati). Per calcolarlo si considera la paga giornaliera del giorno di consegna. La circolare continua con le categorie di lavoratori escluse dall’adeguamento delle retribuzioni effettive alle minime giornaliere. Ne fanno parte i lavoratori agricoli (aliquota del 5,4% e minimale di 50,59 euro) e i percettori dell’indennità di disponibilità prevista da un contratto di lavoro intermittente (quota di indennità calcolata sul 20% dello stipendio previsto dal CCNL).
Tra le categorie escluse anche i lavoratori con retribuzione convenzionale (aliquota del 5,4%) facendo una distinzione tra i lavoratori con minimo giornaliero e quelli senza minimo. Se il minimo giornaliero è previsto dal Decreto Ministeriale l’importo sarà di 31,60 euro altrimenti verrà applicato il minimo previsto per i lavoratori subordinati. Se è la Legge a stabilire il minimale, invece, si avranno calcoli diversi in base alla categoria di appartenenza (lavoratori part-time, della pesca marittima, dell’area dirigenziale).