Quando il Buono Fruttifero è prescritto si può ottenere il rimborso del capitare ad alcune condizioni. Vediamo come procedere.
Conoscere i dettagli del contratto di sottoscrizione di un Buono Fruttifero Postale è fondamentale per non commettere errori e rischiare di perdere i soldi investiti più gli interessi.
I Buoni Fruttiferi sono strumenti di risparmio che tutelano il denaro mentre lo fanno crescere nel tempo. Al pari del Conto Deposito e dei Buoni del Tesoro Poliennali attraggono gli italiani che vogliono evitare di tenere fermi i risparmi sul conto corrente lasciandoli facile preda dell’inflazione. I vantaggi dei Buoni sono numerosi. Godono della tassazione agevolata del 12,50% sugli interessi, sono garantiti dallo Stato Italiano, sono flessibili, non prevedono costi di sottoscrizione né di gestione. In più ci sono vari prodotti tra cui scegliere che si differenziano per rendimento e durata.
Ogni risparmiatore potrà simulare un investimento accedendo al sito poste.it e conoscere fin da subito il valore di rimborso del Buono scelto alla scadenza. Più si avrà la pazienza di aspettare maggiori saranno i guadagni. Con il Buono Dedicato ai minori, poi, conservando l’investimento per 18 anni il capitale iniziale verrà più che raddoppiato. Alla scadenza, però, i Buoni diventano infruttiferi e trascorsi dieci anni vanno in prescrizione.
Il periodo di prescrizione dei Buoni Fruttiferi è di dieci anni e decorre dalla data di scadenza del Buono. Recandosi presso un Ufficio postale entro il decennio successivo alla scadenza si potranno recuperare facilmente il capitale iniziale più gli interessi accumulati. Successivamente alla data di prescrizione, invece, il titolare del Buono postale perde il diritto di incassare il Buono in relazione al rendimento maturato e al capitale.
Questo quanto si legge nell’avviso alla clientela pubblicato sul sito di Poste Italiane. In realtà nonostante la prescrizione è possibile richiedere il rimborso qualora l’azienda non riesca a provare di aver consegnato il Foglio Informativo Analitico secondo quanto stabilito dal Decreto del Ministero del tesoro del 19 dicembre 2000. Tale indicazione vale per i Buoni emessi dopo il mese di dicembre 2000 dato che il FIA prima non esisteva.
Varie sentenze hanno confermato l’obbligo per Poste Italiane di consegnare il FIA per informare i clienti di tutti i dettagli del Buono ed evitare che per un’incomprensione si faccia cadere il Buono Fruttifero in prescrizione. Il Giudice di Pace di Oristano, ad esempio, ha condannato l’azienda italiana a restituire ad un cliente tutto il capitare investito più gli interessi e le spese vive subite come risarcimento danni per non averlo informato della corretta durata del contratto.
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