Calcolo reddito per esenzione ticket sanitario: la prima casa si considera? È fondamentale saperlo

Per ottenere l’esonero dal pagamento del ticket sanitario bisogna rispettare un preciso requisito reddituale. Come si calcola? Scopriamolo.

Il ticket sanitario è il contributo economico che gli assistiti devono pagare per accedere alla maggior parte delle prestazioni erogate dal Sistema Sanitario Nazionale. In alcuni casi e per specifiche categorie di persone, tuttavia, è stabilito il diritto all’esenzione dal versamento.

esenzione ticket sanitario
Alcuni soggetti hanno diritto all’esenzione dal ticket sanitario (cityzen.it)

Se non si hanno particolari patologie, la legge prevede che, per il riconoscimento dell’esenzione dal versamento del ticket sanitario, il richiedente deve possedere un reddito complessivo familiare inferiore a 36.152 euro. In tal caso, si applica il codice di esenzione E01. Chi supera questo limite, è obbligato al pagamento del ticket.

Un’importante sentenza della Commissione Tributi Regionale Toscana ha chiarito se, per la determinazione del reddito familiare ai fini dell’esenzione dal ticket sanitario, si considera anche il possesso di fabbricati. Vediamo cosa prevede la decisione e a quali casi si applica.

Esenzione ticket sanitario: quando va esclusa la prima casa dal reddito?

L’esenzione dal ticket è stabilita per: le prestazioni rese dai medici di medicina generale e dai pediatri di base, gli esami di diagnostica strumentale e di laboratorio, i trattamenti erogati durante ricoveri ospedalieri, gli alimenti per categorie particolari (ad esempio per celiaci), i dispositivi medici per diabetici, le protesi, ortesi e ausili tecnologici per disabili.

esenzione ticket sanitario per reddito
La casa va inclusa nel reddito per l’esenzione dal ticket? (cityzen.it)

La sentenza n. 499/2017 della Commissione Tributi Regionale Toscana ha sollevato una serie di dubbi per quanto riguarda il calcolo del reddito familiare complessivo per ottenere l’esenzione dal pagamento del ticket sanitario. In particolare, ha escluso che il reddito da fabbricato (e, dunque, la prima casa) vada considerato a tal fine.

I contribuenti, però, si chiedono se questa decisione sia applicabile o meno in tutte le Regioni d’Italia oppure abbia una validità limitata a livello locale. Per quanto la sentenza costituisca un fondamentale precedente giudiziario, non ha carattere vincolante a livello nazionale. Ciascuna Regione, quindi, può prevedere propri principi per il calcolo del reddito ai fini dell’esonero dal pagamento del ticket sanitario.

La legge nazionale stabilisce che nel reddito possa essere ricompreso anche quello derivanti dai fabbricati, se non ci sono precise indicazioni a livello regionale oppure sentenze locali che dispongono in maniera differente. In pratica, la sentenza n. 499/2017 della Commissione Tributi Regionale Toscana non si può applicare in maniera automatica a tutte le Regioni d’Italia, perché ciascuna di essere ha la facoltà di emanare precise disposizioni nell’ambito della sanità pubblica.

Alla luce di tali osservazioni, è necessario consultare la normativa attiva presso la Regione di appartenenza, reperibile sul portale online ufficiale dell’Ente oppure contattando un esperto fiscale o legale.

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