Per ottenere l’esonero dal pagamento del ticket sanitario bisogna rispettare un preciso requisito reddituale. Come si calcola? Scopriamolo.
Il ticket sanitario è il contributo economico che gli assistiti devono pagare per accedere alla maggior parte delle prestazioni erogate dal Sistema Sanitario Nazionale. In alcuni casi e per specifiche categorie di persone, tuttavia, è stabilito il diritto all’esenzione dal versamento.
Se non si hanno particolari patologie, la legge prevede che, per il riconoscimento dell’esenzione dal versamento del ticket sanitario, il richiedente deve possedere un reddito complessivo familiare inferiore a 36.152 euro. In tal caso, si applica il codice di esenzione E01. Chi supera questo limite, è obbligato al pagamento del ticket.
Un’importante sentenza della Commissione Tributi Regionale Toscana ha chiarito se, per la determinazione del reddito familiare ai fini dell’esenzione dal ticket sanitario, si considera anche il possesso di fabbricati. Vediamo cosa prevede la decisione e a quali casi si applica.
L’esenzione dal ticket è stabilita per: le prestazioni rese dai medici di medicina generale e dai pediatri di base, gli esami di diagnostica strumentale e di laboratorio, i trattamenti erogati durante ricoveri ospedalieri, gli alimenti per categorie particolari (ad esempio per celiaci), i dispositivi medici per diabetici, le protesi, ortesi e ausili tecnologici per disabili.
La sentenza n. 499/2017 della Commissione Tributi Regionale Toscana ha sollevato una serie di dubbi per quanto riguarda il calcolo del reddito familiare complessivo per ottenere l’esenzione dal pagamento del ticket sanitario. In particolare, ha escluso che il reddito da fabbricato (e, dunque, la prima casa) vada considerato a tal fine.
I contribuenti, però, si chiedono se questa decisione sia applicabile o meno in tutte le Regioni d’Italia oppure abbia una validità limitata a livello locale. Per quanto la sentenza costituisca un fondamentale precedente giudiziario, non ha carattere vincolante a livello nazionale. Ciascuna Regione, quindi, può prevedere propri principi per il calcolo del reddito ai fini dell’esonero dal pagamento del ticket sanitario.
La legge nazionale stabilisce che nel reddito possa essere ricompreso anche quello derivanti dai fabbricati, se non ci sono precise indicazioni a livello regionale oppure sentenze locali che dispongono in maniera differente. In pratica, la sentenza n. 499/2017 della Commissione Tributi Regionale Toscana non si può applicare in maniera automatica a tutte le Regioni d’Italia, perché ciascuna di essere ha la facoltà di emanare precise disposizioni nell’ambito della sanità pubblica.
Alla luce di tali osservazioni, è necessario consultare la normativa attiva presso la Regione di appartenenza, reperibile sul portale online ufficiale dell’Ente oppure contattando un esperto fiscale o legale.
La piattaforma si propone di diventare un punto di riferimento per le federazioni sportive, offrendo…
Recentemente, UroClinic ha ulteriormente innovato con l'introduzione del robot ILY, il primo sistema robotico per…
Quest'anno, il festival non solo festeggia il suo ritorno, ma si inserisce anche in un…
L'intervista è stata un viaggio nell’anima di un atleta che ha vissuto alti e bassi,…
L'artista, il cui vero nome è Michael Holbrook Penniman Jr, ha condiviso le sue emozioni…
Scritto in collaborazione con Lorenzo Vizzini e Chris Zadley, il brano descrive una figura femminile…