È possibile chiedere il congedo legge 104 anche in modo frazionato ma attenzione al conteggio: si rischia di perdere giorni utili.
Il congedo straordinario legge 104 permette ai lavoratori dipendenti, del settore privato e pubblico, di assistere i familiari con disabilità, purché sia riconosciuta da una commissione medica dell’ASL. È un beneficio, della durata di due anni, che può essere richiesto una sola volta nell’arco della vita lavorativa.
Non tutti però possono fruire di questa agevolazione perché esiste un requisito importante che fa la differenza: la convivenza con la persona da assistere. Questa deve avvenire entro la data di inizio del congedo e deve essere mantenuta per tutta la durata. È possibile usufruire del congedo anche per più familiari, ma sempre nel limite massimo dei due anni.
Il congedo straordinario può essere usufruito in modo continuativo oppure frazionato. Nel primo caso, il richiedente si assenta dal lavoro per due anni di fila e nel conteggio sono compresi le domeniche, i giorni festivi e i permessi previsti dalla legge 104.
Invece, se il lavoratore sceglie di frazionare i giorni di congedo potrà beneficiare anche dei giorni festivi, di quelli dei permessi, delle domeniche e dei giorni di assenza. La circolare INPS numero 64 pubblicato il 15 marzo 2001 contenente le indicazioni dettagliate sulla modalità per richiedere il frazionamento del congedo straordinario.
Per far sì che i giorni non lavorativi siano esclusi dal conteggio dei giorni del congedo 104 è necessario che il richiedente riprenda l’attività lavorativa tra un periodo e l’altro. Ecco un esempio: un lavoratore può chiedere un congedo da lunedì a giovedì e poi un solo giorno dei tre previsti dai permessi mensili da utilizzare il venerdì. Di conseguenza, il sabato e la domenica saranno giorni di riposo “regolari”. Si tratta di un modo che permettere al lavoratore di aumentare la durata del congedo: si utilizzeranno solo 16 giorni al mese e non 30 o 31 totali.
Inoltre, la circolare numero 1 della Funzione Pubblica pubblicata il 3 febbraio 2012 stabilisce che i sabati e le domeniche saranno esclusi dal conteggio se la richiesta è presentata da lunedì al venerdì e se il lavoratore ritorna a lavorare il lunedì successivo.
Tuttavia, se i due periodi sono separati, ad esempio da giorni di ferie o da altra tipologia di assenza, il conteggio dei giorni di congedo dovrà includere anche i giorni festivi e i sabati adiacenti al periodo di ferie o di altra assenza. In pratica, si segue il principio della “settimana corta”. Si tratta di un aspetto molto importante per calcolare correttamente i giorni concessi per il congedo legge 104.
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