Ecco tutte le novità riguardo al Congedo Parentale 2024 contenute nella nuova Legge di Bilancio e chiarite anche dall’INPS.
Nuove regole per il Congedo Parentale 2024, in vigore a partire dallo scorso primo di Gennaio. Sono state introdotte con la nuova Legge di Bilancio e l’INPS, attraverso una circolare, ha chiarito le nuove condizioni di indennizzo per genitori e neogenitori. La misura, come spiegato dall’Istituto attraverso la circolare, “trova applicazione con riferimento ai lavoratori dipendenti che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023”.
La misura di sostegno prevede quindi due mesi di congedo parentale coperti con un’indennità pari all’80% dell’ammontare salariale, invece di un solo mese come fino al 2023, per i genitori lavoratori dipendenti impiegati sia nel pubblico sia nel privato (sono esclusi, quindi, i lavoratori autonomi e gli iscritti alla Gestione Separata).
Inoltre, come chiarito dall’INPS, l’indennità pari all’80% per il secondo mese sarà garantita per l’anno in corso 2024 soltanto alle famiglie per le quali il termine di congedo obbligatorio sia previsto proprio entro quest’anno e potrà essere fruita entro al sesto anno di età del figlio, oppure entro 6 anni dall’ingresso del minore in famiglia se adottato o in affidamento.
Per ottenere il Congedo Parentale 2024 occorre presentare la domanda esclusivamente attraverso modalità telematica, utilizzando uno degli strumenti messi a disposizione dall’INPS. Potete usare il portale web istituzionale, al quale accedere tramite SPID, CIE o CNS e visitando la sezione “Congedi, permessi e certificati”; chiamando il numero 803 164 da rete fissa o 06 164 164 da rete mobile; o ancora recandosi presso i patronati del territorio.
Come specificato dall’Istituto, la durata totale del congedo è pari ad un periodo complessivo di massimo dieci mesi. In caso però il padre si astenga dal lavoro per un periodo di almeno tre mesi, tanto in modalità continuativa quanto in modalità frazionata, i mesi di congedo possono divenire un massimo di undici. Da notare, inoltre, che i periodi di congedo possono essere fruiti cumulativamente da entrambi i genitori ed anche in contemporanea.
Infine, successivamente ai primi due mesi, l’indennità potrà corrispondere ad una soglia minima pari al 30% della retribuzione e ad una soglia massima pari al 60%. Fino ai dodici anni di età del minore sarà pari al 30% della retribuzione media giornaliera, calcolata sulla retribuzione del mese precedente all’inizio del periodo di congedo. Per maggiori approfondimenti e dettagli, è consigliabile consultare l’INPS attraverso i canali sopra citati.
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