Un condominio “minimo”, ovvero posseduto da massimo due proprietari, deve necessariamente aprire un conto corrente? Facciamo chiarezza.
L’apertura di un conto corrente intestato a un condominio è una prassi di cui, con ogni probabilità, molti condòmini italiani non sono a conoscenza: si tratta di una procedura a tutela della trasparenza della gestione condominiale, che permette ad ogni condòmino di avere accortezza di qualsiasi somma spesa o incassata relativamente alle attività svolte per e dall’intero edificio.
È l’articolo 1129 del Codice Civile a disciplinare la materia ed a imporre all’amministratore di un condominio di aprire un conto corrente di tipo postale oppure bancario intestato al condominio stesso, in modo che ciascun condòmino possa prendere visione dell’intera rendicontazione in entrata ed in uscita di tutte le somme erogate e ricevute relative all’edificio, in modo trasparente e, su richiesta, a cadenza periodica.
La disposizione di legge è di tipo inderogabile: in altre parole, nemmeno l’assemblea condominiale all’unanimità ha potere di veto su di essa. Se decidesse, infatti, di utilizzare un altro strumento o di autorizzare l’amministratore a non aprire il conto, la risoluzione assembleare non avrebbe alcun valore di tipo legale né giuridico. Ma è obbligatorio aprirlo per tutte le tipologie di condomini esistenti?
A riguardo la legge è chiara: il conto corrente condominiale è obbligatorio per qualsiasi tipologia di condominio, inclusi i condomini definiti “minimi”, ovvero quelli composti da soltanto due condòmini. Ed è importante precisare che l’obbligo incombe nello specifico – ed esclusivamente – in capo all’amministratore condominiale. Dunque, se un condominio è sprovvisto di amministratore, non è in dovere di aprire un conto corrente?
Ebbene, ancora una volta è la legge a chiarire la questione: “Non sussiste l’obbligo di aprire un conto corrente condominiale se non è stato nominato alcun amministratore”. Dunque, essendo la nomina di un amministratore di condominio richiesta obbligatoriamente per legge soltanto negli edifici con almeno nove proprietari diversi, ecco dipanata la matassa.
I condomini minimi, così come quelli di piccole dimensioni che non annoverano più di otto proprietari, non avendo necessità di nominare un amministratore non hanno necessità nemmeno di aprire un conto corrente condominiale. Tuttavia, se in modo del tutto facoltativo, i condomini minimi e di piccole dimensioni avranno nominato l’amministratore, ecco che questi sarà tenuto obbligatoriamente per legge anche ad aprire il conto corrente. La mancata apertura, per la quale anche un solo condòmino potrebbe fare ricorso, può costituire una grave irregolarità con conseguenze fino alla revoca giudiziale dell’amministratore in carica.
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