I soggetti con Legge 104 possono richiedere le detrazioni per le spese sanitarie sostenute. Serve essere titolari di indennità di accompagnamento? Ecco la verità.
I soggetti affetti da disabilità necessitano di particolari cure e trattamenti socio-sanitari, a causa delle patologie possedute.
Per fronteggiare le esigenze di tali contribuenti, è prevista la detrazione, tramite la Dichiarazione dei Redditi, delle spese sanitarie sostenute nell’anno di imposta di riferimento.
In generale, le spese sanitarie possono essere detratte al 19%, per la quota eccedente la franchigia di 129,11 euro. L’agevolazione IRPEF spetta per le seguenti spese:
- prestazioni fornite da un medico generico (anche quelle relative alla medicina omeopatica);
- acquisto di farmaci (anche omeopatici) da banco oppure con ricetta medica;
- prestazioni specialistiche;
- analisi di laboratorio, indagini radioscopiche, ricerche, terapie;
- interventi chirurgici;
- ricoveri per degenze oppure per operazioni chirurgiche;
- trapianto di organi;
- cure termali;
- compera o affitto di apparecchiature mediche e sanitarie (ad esempio, le protesi).
La detrazione al 19% può essere richiesta anche per l’assistenza specifica infermieristica e riabilitativa (come la fisioterapia o la laserterapia), le prestazioni fornite da personale professionale qualificato addetto all’assistenza di base e da operatori tecnico- assistenziali specializzati nell’assistenza diretta della persona, le prestazioni rese da educatori professionali e da personale qualificato dedito alle attività di animazione e di terapia occupazionale.
Per l’accesso all’agevolazione fiscale, i titolari di Legge 104 devono anche percepire l’indennità di accompagnamento? Scopriamo cosa stabilisce la normativa di riferimento.
Detrazione spese sanitarie disabili: la documentazione per ottenere il beneficio
I disabili a cui è stata riconosciuta la Legge 104 possono portare in detrazione tramite il Modello 730 le spese sostenute per le prestazioni socio- sanitarie specialistiche e riabilitative.
È, però, necessario che siano attestate da fatture, ricevute fiscali o documenti commerciali, sui quali è specificata la tipologia di prestazione. In alternativa, è valida anche la ricevuta del pagamento bancario o postale, la ricevuta del pagamento effettuato con carta di debito o credito, la copia del bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA (anche attraverso App o Istituti di moneta elettronica autorizzati).
Non è, dunque, un requisito richiesto la titolarità dell’indennità di accompagnamento ai fini della richiesta della detrazione al 19% per le spese sanitarie.
Ricordiamo, infine, che se l’imposta dovuta dal disabile non copre l’importo delle spese, queste possono essere inserite nel Modello 730 del coniuge. È necessario, però, che il titolare di 104 risulti fiscalmente a suo carico.
Le spese sanitarie che riguardano le prestazioni per le quali si beneficia dell’esonero dal pagamento del ticket sanitario, tuttavia, possono essere detratte anche per i familiari non a carico, relativamente alla quota che non trova capienza nella tassa dovuta da quest’ultimo.