Quando si desidera fare una donazione al figlio si devono rispettare le regole, sia che si tratti di denaro o di immobili.
La donazione di un immobile, o di una certa somma di denaro, è molto frequente tra genitori e figli, ma spesso sorgono dubbi su quali imposte si debbano pagare, quante e in che circostanze.
Le donazioni, quando rientrano in determinati requisiti, sono soggette a imposta, ma se un genitore vuole ad esempio donare la casa a un figlio ha un’altra possibilità, meno onerosa.
Genitori che aiutano economicamente i figli, elargendo somme di denaro, pagando i loro debiti o donando loro una casa sono eventi molto frequenti. Ma è anche vero che spesso non si conoscono le procedure da seguire.
In primis sulla dichiarazione dell’atto, ovvero ci si chiede come (e se) il Fisco intervenga nel caso di un genitore che dà al figlio una somma in contanti, o cosa succede se invece si effettua l’operazione con un bonifico, o ancora, con una donazione.
Per prima cosa andiamo a capire cos’è esattamente la donazione. L’art. 769 del Codice Civile la descrive così: “La donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione“.
La donazione deve passare per atto pubblico in due casi: se è destinata a enti, associazioni o terzi che non appartengono al nucleo familiare (e quindi nel caso dei figli non serve) o se non sono di “modico valore”.
Non esiste una definizione per “modico valore”, perché ogni caso è a sé stante, ma possiamo facilmente intuire che una somma di denaro di qualche centinaio di euro non sia tra le donazioni che prevedono la registrazione dell’atto. Tecnicamente, il modico valore nel Codice Civile viene così definito: “Si tratta di quella donazione che ha ad oggetto un bene modesto, sia in base ad un parametro oggettivo (il valore economico del bene), che ad uno soggettivo (la consistenza del patrimonio del donante“.
Ma quando si parla di donazione di un immobile, ovviamente la definizione di “modesto valore” decade ed è necessario un atto notarile, con conseguente versamento dell’imposta, che viene calcolata in base al valore dell’oggetto donato.
Ma un genitore ha anche un’alternativa alla donazione, ovvero acquistare la casa al figlio. In questo caso si ottiene il medesimo effetto della donazione, ma tecnicamente è una donazione “indiretta”. La Cassazione, con la sentenza n. 7442/2024 ha stabilito che le donazioni informali (es. un genitore che dà denaro al figlio) e le donazioni indirette (quando il genitore paga la casa del figlio) non sono tassabili perché non c’è obbligo di registrazione. Se l’atto non viene registrato non può esserci imposizione indiretta.
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