Chi e come si può ottenere l’esenzione dal ticket sanitario: i requisiti e i diversi punti importanti da sapere sul tema
Sono in tanti a chiedersi, a proposito del ticket sanitario, come ottenere l’esenzione e a quali categoria spetta, e quali sono i requisiti reddituali previsti ed i casi per cui vi è l’esonero. Quando si parla di ticket si fa riferimento ad un contributo di natura economica versato dagli assisti, i quali contribuiscono al costo regionale delle prestazioni di tipo sanitario di cui usufruiscono.
Sono previste però delle prestazioni dove vi è diritto all’esenzione, per gli assistiti, e l’esonero dalla quota la si prevede anche per talune categorie di contribuenti. In merito alle prestazioni sanitarie incluse nei LEA e per cui si prevede il pagamento del ticket, vi sono le visite specialistiche e gli esami di diagnostica strumentale e di laboratorio, e le prestazioni in pronto soccorro non di emergenza/urgenza e non seguite dal ricovero e dalle cure termali.
Vi sono invece prestazioni dove non si prevede il pagamento del ticket sanitario, ad esempio per citarne qualcuna: le protesi, ortesi ed ausili tecnologici per le persone con disabilità: o ancora le prestazioni da parte del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta. Per approfondire le prestazioni dove non è previsto il pagamento del ticket, è possibile consultare la pagina dedicata al ticket sul portale del Ministero della Salute.
Ticket sanitario ed esenzione: le categorie, quando si ha diritto per reddito e come si ottenerla
Qualora persone e categorie di assistiti rientrassero in determinate fattispecie, è prevista l’esenzione dal ticket sanitario. Si tratta di situazioni reddituali associate ad età o condizione sociale, oppure a determinate patologie, croniche oppure rare. E ancora, nel caso in cui vi sia uno stato d’invalidità accertato, così come per ulteriori casi particolari, come la gravidanza, l’accertamento dell’HIV o qualora vi sia una diagnosi precide di taluni tumori.
Allo stesso tempo, è prevista l’esenzione dal ticket sanitari nel caso di talune condizioni personali e sociali associate a determinate situazioni di reddito. In merito alle soglie reddituali ed i codici inerenti all’esenzione del ticket a seconda della categoria cui si appartiene, per esempio vi sono i cittadini con età minore di 6 anni e maggiore di 65, che appartengono ad un nucleo familiare con reddito all’anno, nel complesso, non maggiore di euro 36.151,98 euro – Codice E01. Per approfondire le categorie di esenti e gli altri aspetti importanti, si può consultare la pagina dedicata del Ministero della Salute.
Ad inoltrare la richiesta d’esenzione dal ticket per ragioni mediche è il medico curante, basandosi sulle condizioni e le patologie accertate. Per quanto concerne l’esenzione per reddito, tale aspetto è legato al sistema di prestazioni socio – assistenziali a carico dello Stato. Per il relativo ottenimento a livello regionale, a poter presentare l’autocertificazione sono i titolari del requisito d’esenzione over 65 col reddito minore del minimo previsto, disoccupati, titolari di assegno sociale oppure pensione al minimo, per sé e per i familiari a carico.
L’ASL stabilisce recapito e procedura specifiche. Qualora le condizioni reddituali variassero e non sussistesse più il diritto all’esenzione, bisogna comunicarlo subito all’ASL dove si risiede. Colui che è esentato per reddito, senza prender parte al costo, può svolgere le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio. E ancora, altre prestazioni specialistiche ambulatoriali garantite dal SSN che sono necessari e inerenti il proprio stato di salute.
La lista degli esenti è in possesso del medico prescrittore il quale, al momento della prescrizione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale si occupa di controllare, su richiesta dell’interessato, se vi sia il diritto all’esenzione (codici E01, E03, E04), riportando l’inerente codice sulla ricetta. Laddove non risultasse all’interno dell’elenco degli esenti per reddito, il medico dovrà annullare, segnando la casella con la lettera “N”, ovvero non esente, sulla ricetta.