Se l’ASL contesta l’esenzione ticket per reddito e invia un avviso bonario come può reagire il contribuente alle verifiche?
Il cittadino che riceve un avviso bonario che blocca momentaneamente i pagamenti in attesa di verifiche da parte dell’ASL del diritto all’esenzione ticket sanitario può fornire chiarimenti.
I cittadini esenti dal pagamento del ticket sanitario per reddito possono effettuare prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e varie prestazioni ambulatoriali specialistiche garantite dal SSN senza partecipare al costo. Per ottenere l’esenzione occorrerà soddisfare alcuni requisiti reddituali. Il limite massimo è di 36.151,98 euro per gli over 65 e i bambini sotto i sei anni (Codice E01). I disoccupati sono esenti se il reddito è inferiore a 8.263,31 euro o 11.362 euro se coniugati e con 516.45 euro in più per ogni figlio a carico (Codice E02).
Stessi limiti per i titolari di pensioni al minimo over 60 (Codice E04). Tra gli esenti, infine, i titolari di pensioni sociali con Codice E03. Può accadere che pur rispettando tali limiti di reddito l’ASL contesti l’esenzione. In questo caso l’ente procederà con la verifica del diritto all’esenzione ticket sanitario per reddito seguendo una procedura.
Esenzione oggetto di verifiche, cosa può fare il contribuente
Qualora dai controlli effettuati dalle ASL di competenza territoriale sulla base dei risultati acquisiti dal Sistema Tessera Sanitaria e da altri enti dovesse emergere un’incoerenza tra i dati noti e quelli dichiarati dall’assistito scatterebbe l’invio di un avviso bonario non soggetto a notifica. Tale comunicazione serve per comunicare al cittadino l’anomalia riscontrata e per permettergli di difendersi.
L’assistito, infatti, può fornire chiarimenti e presentare la documentazione atta a dimostrare l’infondatezza della segnalazione dell’ASL. Potrà regolarizzare spontaneamente la sua posizione facendo scattare la sospensione dei termini di pagamento fino a quando l’ASL non avrà verificato la correttezza dei dati e comunicare l’accoglimento o meno della giustificazione dell’assistito. In caso di mancato invio della documentazione l’ASL procederebbe con le disposizioni della Legge 689/1991. Chi è nel giusto, dunque, dovrebbe affrettarsi a chiarire la propria posizione per evitare di perdere il diritto all’esenzione ticket sanitario.
Queste linee guida sono state fissate dalla Giunta della Regione Liguria con una delibera dell’Assessore alla Sanità Angelo Gratarola in seguito alla constatazione della complessità della materia delle esenzioni dalla compartecipazione alla spesa sanitaria. Si è avvertita l’esigenza di una comunicazione/collaborazione maggiore tra amministrazione e assistiti. Di conseguenza sono state fissate le citare linee di indirizzo univoche in modo tale che tutte le ASL seguano gli stessi percorsi.