Per alcuni mestieri, esiste una temperatura limite, superata la quale è lecito interrompere l’attività e continuare a percepire lo stipendio.
L’ondata di caldo africano ha investito in pieno l’Italia e sta creando numerosi disagi, soprattutto a coloro che svolgono specifiche attività lavorative. Secondo quanto dichiarato dal Ministero della Salute, le temperature troppo elevate sono una delle cause dell’incremento degli infortuni, per affaticamento e perdita di concentrazione.
In alcuni mestieri, l’esposizione prolungata al calore può gravemente compromettere la sicurezza, soprattutto nei giorni con un alto tasso di umidità, che contribuisce alla percezione di una temperatura superiore a quella reale.
I lavoratori interessati sono quelli costretti a stare all’aria aperta, con un’esposizione diretta alla luce solare e al calore. I settori maggiormente interessati sono: l’agricoltura, la silvicoltura, la pesca, l’edilizia, l’estrazione mineraria, i trasporti e la fornitura di servizi pubblici. In ogni caso, sono a rischio anche coloro che lavorano in ambienti in cui non è attivo un adeguato sistema di ventilazione o di areazione condizionato. Il nostro ordinamento prevede una serie di tutele per questi lavoratori, scopriamo quali sono.
Non tutti sono a conoscenza delle garanzie offerte dal Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro a coloro che svolgono attività durante le ore più calde della giornata.
Innanzitutto, le aziende, in caso di diramazione di bollettini meteo di allerta, possono richiedere la
Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO), precisando la causale “eventi meteo”. Il beneficio spetta per 13 settimane, ma può essere esteso fino a 52 settimane (12 mesi) o, in casi eccezionali, fino a 24 mesi.
Ma quando è possibile ricorrere a tale strumento? Con il Messaggio n. 2729 del 20 luglio 2023, l’INPS ha specificato che l’interruzione delle attività lavorative per il caldo e l’erogazione del trattamento di integrazione salariale sono consentite se le temperature sono superiori a 35 gradi centigradi. Tale regola vale anche per la temperatura “percepita” più elevata di quella reale.
In ogni caso, indipendentemente dalle temperature registrate, l’agevolazione economica spetta nelle ipotesi in cui il datore di lavoro, dietro indicazione del responsabile della sicurezza dell’azienda, decide la sospensione o la riduzione delle attività, per evitare pericoli per la sicurezza e la salute dei dipendenti.
Per valutare le ragioni alla base della sospensione e della richiesta del supporto economico, inoltre, non va preso in considerazione solo la temperatura, ma anche altri elementi, come il tipo di attività lavorativa svolta, le condizioni di lavoro e le comunicazioni dei dati sugli indici di calore da parte dei dipartimenti meteoclimatici o della Protezione Civile.
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