Le ferie sono un diritto fondamentale dei lavoratori. Durante le giornate di assenza i dipendenti ricevono la retribuzione come se fossero in servizio.
Andare in ferie significa recuperare le energie fisiche e mentali in modo tale da poter ricaricarsi e ritornare ad essere super produttivi. La Costituzione riconosce tale diritto e la Legge 66/2003 riconosce un periodo minimo di ferie spettanti ai dipendenti.
La concessione del periodo di ferie è legata alle esigenze produttive e organizzative dell’azienda e alle necessità del lavoratore. Esistono le ferie collettive che interessano un intero comparto produttivo e le ferie individuali che vengono decise previa richiesta del dipendente. La normativa stabilisce che il subordinato ha diritto ad un periodo di ferie superiore a 4 settimane ogni anno di servizio. Il CCNL di riferimento, poi, può aggiungere altri giorni di vacanza.
Se il rapporto di lavoro inizia o finisce nel corso dell’anno allora le ferie saranno riproporzionate in base ai mesi di attività lavorativa effettivamente svolti. Le ferie, poi, sono retribuite dal datore di lavoro in modo diverso in base alla tipologia di contratto. I dipendenti con stipendio fisso non avranno alcuna riduzione di retribuzione per i periodi di assenza dal lavoro. Chi riceve un compenso ad ore, invece, riceverà un compenso pari al risultato della moltiplicazione tra paga oraria e ore di ferie fruite.
Il 21 maggio 2024 è stata pubblicata la sentenza numero 14089 della sezione Lavoro della Corte di Cassazione. Nel testo si legge che il lavoratore nel momento in cui sfrutta le ferie dovrà trovarsi in una situazione che non crea “danni” a livello retributivo. Significa che la retribuzione dovrà essere paragonabile ai periodi di lavoro in modo tale che il compenso non disincentivi il dipendente a fare domanda di ferie.
La Corte ha così accolto il ricorso di un macchinista ferroviario. I giudici d’appello avevano rigettato la sua richiesta di ottenere dall’azienda la liquidazione di due indennità stabilite dal Contratto non versate durante la fruizione delle ferie. Significa, dunque, che la retribuzione erogata durante l’assenza per riposo annuale non dovrà fungere da deterrente in nessun caso.
Puntualizziamo, poi, che le ore di assenza per ferie si conteggiano per la maturazione di permessi, ferie, mensilità aggiuntive come tredicesima e quattordicesima e del Trattamento di Fine Rapporto. Le giornate di ferie non godute, invece, non potranno essere liquidate in busta pasa a meno che non incorra una cessazione del rapporto di lavoro.
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