Quali sono le conseguenze della sentenza della Cassazione che annovera centrali e parchi fotovoltaici tra i beni immobili?
La distinzione tra bene immobile e immobile segue un criterio naturalistico. Il primo è un bene che per propria natura non si può trasportare da un luogo all’altro senza alterazioni della consistenza, il secondo è trasportabile senza conseguenze.
I beni sono tutto ciò che è possibile considerare oggetti di diritti. Devono essere utili all’uomo, accessibili e limitati. Si intendono beni immobili il suolo, i corsi d’acqua, gli alberi, gli edifici e le costruzioni nonché tutto ciò che generalmente è incorporato (naturalmente o artificialmente) al suolo. Sono mobili anche i mulini, gli edifici galleggianti se assicurati saldamente alla riva e i bagni.
Tutti gli altri beni sono mobili, ossia oggetti facilmente trasportabili e non permanentemente ancorati al terreno. Auto, gioielli, elettrodomestici, mobili e così via. Verrebbe da pensare anche ai pannelli solari ma la Corte di Cassazione non è dello stesso avviso almeno per quanto riguarda i grandi impianti fotovoltaici. A questi si applica, infatti, la stessa imposta di registro dei beni immobili e non quella dei beni mobili (di importo inferiore).
Nel caso di grandi impianti fotovoltaici – come quello esaminato dalla Corte con 4 mila moduli su due lotti di terreno adiacenti estesi su 38 mila metri quadri, imbullonati al suolo e ancorati ad una struttura di sostegno – per i quali si può attestare la non rimovibilità dal suolo allora l’imposta di registro applicata sarà quella dei beni immobili.
Oggi questa imposta è del 9% mentre al tempo della consultazione della Corte di Cassazione era del 7% contro il 3% dei beni mobili. La decisione è stata presa dai Giudici di legittimità dopo aver consultato molti documenti dell’Agenzia delle Entrate e le precedenti sentenze della Corte Suprema nonché i riferimento normativi sulla definizione di bene mobile e immobile in ambito catastale.
La sentenza finale ha stabilito come le centrali e i parchi fotovoltaici di grandi dimensioni siano da classificare all’interno della categoria dei beni immobili dato che la precarietà dell’elemento materiale di ancoraggio al suolo è compensato da attestazioni relative alla funzionalità. Significa che gli impianti fotovoltaici di grande potenza che servono per produrre energia da immettere nella rete elettrica nazionale per la vendita sono da considerare ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale come beni immobili dato che la relazione tra terreno e impianto è inscindibile seppur ipoteticamente l’impianto siano trasferibile.
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