Per non pagare una multa stradale molti automobilisti scelgono di fare ricorso al prefetto ma siamo certi che tale decisione sia giusta?
Quando viene accertata una violazione al Codice della Strada nella migliore delle ipotesi bisognerà pagare una multa il cui importo varia in base all’infrazione commessa. Chi ha torto dovrà procedere con il pagamento il prima possibile per ottenere uno sconto ma chi pensa che la sanzione sia un errore?
La contestazione di un’infrazione stradale che porta ad una multa è una bella scocciatura. Bisognerà spendere una cifra più o meno alta non preventivata anche se commettendo la violazione si sarebbero dovute ipotizzare le conseguenze. Certo non tutti quelli che parcheggiano l’auto in doppia fila per dieci minuti si ritrovano con una multa sul parabrezza così come non tutti quelli che passano con il semaforo rosso vengono beccati.
Sapendo di essere nel torto meglio pagare senza arrabbiarsi più di tanto se non con sé stessi e il proprio comportamento. In alternativa è possibile ricorrere al Prefetto una volta ricevuta la contestazione immediata oppure la notifica differita del verbale attestante la violazione del Codice della Strada commessa. Il ricorso dovrà essere avanzato entro 60 giorni dalla ricezione della multa.
Perché scegliere il ricorso al Prefetto? Non si avrà bisogno di avvalersi di un avvocato e non si dovrà pagare il contributo unificato. Attenzione, però, al grande svantaggio. In caso di rigetto si dovrà pagare una sanzione pari al doppio di quella prevista inizialmente in fase di accertamento. Solo se si è completamente certi di aver ragione e si hanno le prove di quanto asserito allora si potrà ricorrere al Prefetto per presentare ricorso.
Questo dovrà essere redatto per iscritto e indicare i dati anagrafici del ricorrente, l’autorità prefettizia destinataria della missiva, gli estremi del verbale impugnato e della contestazione/notifica. In più il ricorso dovrà contenere la motivazione di tale scelta, la richiesta di un’audizione personale se desiderata, le conclusioni e dovrà essere firmato dal ricorrente. I documenti probatori potranno essere allegati al ricorso.
Il ricorrente potrà presentare ricorso personalmente presso l’Ufficio o il Comando da cui dipende l’agente accertatore o tramite raccomandata A/R spedita all’Ufficio o Comando oppure al Prefetto. L’ultima alternativa è scrivere una PEC. Valendo la regola del silenzio-accoglimento, se entro 120 giorni dalla data di ricezione degli atti da parte dell’Ufficio, del Comando o del Prefetto non si avranno notizie su un’eventuale inammissibilità o improcedibilità allora si potrà presumere che il ricorso sia stato accolto.
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