La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto una tassa in caso di vendita degli immobili oggetto di Superbonus. A quanto ammonta e come si può evitare di pagarla?
Il Governo ha stabilito che dalla vendita degli edifici ristrutturati tramite Superbonus da meno di 10 anni deriva una plusvalenza, ossia una differenza economica tra la somma ricevuta dalla compravendita e l’originario prezzo di acquisto o costo di costruzione, inevitabilmente incrementato in seguito agli interventi edilizi.
Nel dettaglio, se il proprietario decide di vendere una casa oggetto di lavori di Superbonus che si sono conclusi da non più di 10 anni, dovrà pagare una tassa aggiuntiva. Questo perché l’interessato ha già usufruito delle detrazioni per gli interventi di efficientamento energetico, di consolidamento statico e di riduzione del rischio sismico.
Tramite la Circolare n. 13/E del 13 giugno 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito a quanto ammonta l’importo e quali sono le ipotesi in cui si può beneficiare di una vantaggiosa esenzione. Scopriamo cosa ha stabilito con il provvedimento.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che, a partire dal 1° gennaio 2024, dalle plusvalenze scaturenti dalla vendita di immobili oggetto di lavori di Superbonus conclusi da meno di 10 anni si applica un’imposizione fiscale del 26%.
Se gli interventi sono terminati da meno di 5 anni dalla vendita, vengono esclusi ai fini della determinazione della plusvalenza i costi relativi al Superbonus. Se, invece, gli interventi sono terminati da più di 5 anni, queste spese sono considerate al 50%.
Inoltre, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione viene rivalutato tenendo conto dell’indice ISTAT. La tassa sulla plusvalenza è dovuta a prescindere dalla circostanza che i lavori di Superbonus siano stati effettuati dal proprietario o da altri soggetti, come il conduttore, il comodatario o il familiare convivente. Non ha, invece, rilevanza la modalità di fruizione del beneficio (cioè se tramite detrazione in Dichiarazione dei Redditi, cessione del credito o sconto in fattura).
Attenzione, però, perché la nuova maxi tassa del 26% è dovuta solo sulla prima vendita effettuata entro i 10 anni dal termine dei lavori e non anche sulle successive cessioni. L’imposta, infine, non è dovuta su tutti gli immobili, perché sono esonerati quelli ricevuti tramite successione e quelli adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni precedenti la vendita. Si è esonerati dal pagamento anche se tra la data di acquisto o costruzione e quella della vendita sono intercorsi meno di 10 anni.
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