La Cassazione ha stabilito che non sono previste imposte per le donazioni informali tra genitori e figli annullando la circolare dell’AdE.
Quando non vige l’obbligo di registrazione per una donazione non si dovranno pagare imposte. La donazione dovrà essere informale e indiretta. Questa la conclusione della Corte di Cassazione.
Per donazione si intende il trasferimento di un bene da un donante ad un donatario senza che si chieda nulla in cambio. Il pagamento delle imposte scatta nel momento in cui le liberalità sono definite da atti per i quali è obbligatoria la registrazione oppure se sono registrate volontariamente o ancora se di importo superiore a un milione di euro. Se non c’è obbligo di registrazione e la cifra è inferiore a un milione di euro non si dovranno pagare imposte.
Lo ha deciso la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione con la sentenza numero 7442. La conclusione differisce da quanto sostenuto dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 30/2015 ossia che l’imposta di donazione si applica alle liberalità tra vivi che si caratterizzano per l’assenza di un atto scritto soggetto a registrazione. Tale assunto è impreciso e incompleto a detta della Cassazione.
La donazione indiretta è soggetta ad imposta solo se risulta da atti soggetti alla registrazione. Significa che le donazioni informali come quelle tra genitore e figlio dove non c’è alcun testo scritto non prevedono una tassazione né rientrano nel calcolo della franchigia di un milione di euro. Fa eccezione il caso in cui i soggetti coinvolti procedano con una registrazione volontaria della donazione oppure la rendano nota in seguito ad una procedura di accertamento tributario.
La Cassazione, poi, specifica che il Testo Unico si occupa della tassazione delle liberalità indirette facendo riferimento a due principi, la facoltà del donante di registrare su base volontaria l’evento o il potere dell’amministrazione di fare accertamenti sulle liberalità indirette qualora si verifichino due presupposti. Le liberalità valgono più di un milione di euro e risultano da una dichiarazione che l’interessato ha reso durante procedimenti di accertamento tributario.
I due requisiti sono indispensabili affinché si manifesti il potere dell’amministrazione finanziaria di accertare la donazione indiretta. Ciò significa che non vige un obbligo generalizzato di sottoporre a tassazione ogni donazione indiretta che risulta da atti soggetti alla registrazione. Con questa sentenza la Cassazione ha sciolto più dubbi sulle donazioni indirette e informali tra genitori e figli e il pagamento delle imposte.
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