La condizione essenziale per richiedere il Bonus mobili è lo svolgimento di lavori di ristrutturazione. Ma quante volte è possibile ottenere l’agevolazione?
Può capitare di effettuare lavori di ristrutturazione solo per una parte della casa e richiedere, contemporaneamente, anche il Bonus mobili.
Se, successivamente, si intende ristrutturare anche l’altra parte dell’edificio, è possibile usufruire delle detrazioni relative ai lavori edilizi e presentare nuovamente domanda per il Bonus mobili? Ci sono delle limitazioni di spesa al riguardo?
Per rispondere a questo quesito bisogna, innanzitutto, evidenziare che la normativa impone uno specifico tetto di spesa per il Bonus mobili, che è variato notevolmente nel corso degli anni. È, infatti, passato dai 10 mila euro del 2022 e dagli 8 mila euro del 2023 ai 5 mila del 2024.
Di conseguenza, per quest’anno, la detrazione al 50% deve essere determinata sulla soglia dei 5 mila euro, consentendo ai beneficiari di ottenere 2.500 euro per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici. Ma i limiti fissati per ciascun anno sono cumulabili? Se si sta ancora usufruendo del Bonus relativo al 2023 si può chiedere anche quello per il 2024? Vediamo cosa prevede la normativa di riferimento.
Le soglie di spesa per il Bonus mobili, fissate di anno in anno dalla Legge di Bilancio, non sono cumulabili tra loro.
Questo vuol dire che dall’importo riferito all’anno in cui si acquistano i mobili o gli elettrodomestici bisogna sempre detrarre i costi per le spese già affrontate nell’anno precedente. Ad esempio, se il limite per il 2024 è di 5 mila euro, non è possibile sommarlo agli 8 mila euro del 2023.
Il Bonus mobili, dunque, si può richiedere per più di una volta solo a condizione che non sia stato superato il tetto massimo della detrazione precedente.
Con la Circolare n. 19/2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che se si iniziano nuovi lavori di ristrutturazione presso lo stesso immobile in prosecuzione di quelli cominciati negli anni precedenti, per calcolare la soglia massima di spesa bisogna considerare anche quelle già affrontate antecedentemente.
Per gli “interventi autonomi“, ossia quelli non svolti in prosecuzione di lavori precedenti, non vale questa regola, ma bisogna fare riferimento al tetto fissato per l’anno in cui si effettuano le spese. Affinché i lavori siano detraibili autonomamente rispetto a quelli compiuti negli anni precedenti, è fondamentale che sia stata presentata adeguata documentazione, sulla base della disciplina edilizia vigente.
A seconda degli interventi da compiere, infine, possono essere richieste specifiche certificazioni. Ad esempio, il cambio dell’impianto elettrico rientra tra la manutenzione ordinaria, così come la pavimentazione interna ed esterna.
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