Torniamo a parlare di pignoramento e, nello specifico, dell’espropriazione forzata del conto corrente postale di un pensionato.
La normativa prevede dei limiti al pignoramento di un conto corrente bancario o postale. I creditori non possono superare specifiche soglie anche se restando entro i paletti non si recupereranno tutte le somme dovute dal debitore.
Con il pignoramento il creditore vincola determinati beni del debitore. Si tratta di un vero e proprio processo di espropriazione forzata di beni immobiliari o mobiliari. Una volta avviato il pignoramento, il debitore dovrà astenersi da ogni atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito indicato i beni assoggettati all’espropriazione. Qualora i beni pignorati non dovessero essere sufficienti per soddisfare i creditori allora il debitore dovrà indicare altri beni del patrimonio non ancora “aggrediti” ma pignorabili.
Tra i vari beni che si possono pignorare c’è la pensione. Viene imposto all’Ente erogatore – per esempio l’INPS – di destinare una parte del trattamento al creditore sottraendola al debitore al fine di coprire il debito. La quota pignorabile è decisa dalla Legge. Ci sono limiti da rispettare oltre i quali il creditore non può andare.
Secondo la normativa si può pignorare la parte della pensione eccedente il doppio dell’importo massimo mensile dell’assegno sociale considerando un minimo di mille euro. Essendo nel 2024 l’importo dell’assegno sociale pari a 534,41 euro per 13 mensilità, il mimo vitale che deve essere garantito al pensionato debitore è di 1.068,82 euro. La somma eccedente tale limite potrà essere pignorata ma attenzione, c’è anche una soglia aggiuntiva del quinto dell’importo eccedente.
Significa che se il debitore ha una pensione di 1.500 euro sarà pignorabile solo la parte eccedente il doppio dell’assegno sociale pari a 431,18 euro. Di questa cifra solo 1/5 potrà essere pignorato ossia 86 euro circa. L’INPS, quindi, erogherà al pensionato un trattamento decurtato di 86 euro. Anche se il debito è stato contratto con l’Agenzia delle Entrate non sarà pignorabile l’intera pensione del debitore. La normativa fissa dei limiti di pignoramento pari a 1/10 per trattamenti di importo inferiore a 2.500 euro, di 1/7 per pensioni tra i 2.500 e i 5 mila euro, di 1/5 per pensioni oltre i 5 mila euro.
L’unica pensione completamente impignorabile è quella minima dato che l’importo non eccedere l’assegno sociale. Sono inclusi i sussidi per malattia da casse di assicurazione, enti di assistenza, istituti di beneficienza. Non sono pignorabili, dunque, l’assegno di invalidità civile e l’indennità di accompagnamento mentre le pensioni di invalidità senza natura assistenziale possono essere pignorate.
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