La pensione di vecchiaia si raggiunge compiendo 67 anni di età e avendo accumulato 20 anni minimo di contributi. E se non si arrivasse a tale cifra?
Per molti lavoratori raggiungere i requisiti necessari per andare in pensione potrebbe rivelarsi un’ardua impresa. Scopriamo se 15 anni di contributi sono sufficienti per ottenere un trattamento mensile.
Più contributi si versano nel corso della carriera lavorativa più semplice sarà andare in pensione e ricevere un assegno pensionistico di importo medio-alto. Avere una scarsa contribuzione, invece, significherà rischiare di rimanere fuori dal trattamento previdenziale oppure ottenere una pensione di poche centinaia di euro. Soprattutto quando il conteggio dell’assegno viene calcolato con il sistema contributivo risulta fondamentale avere un sufficiente numero di contributi maturati.
Eppure non tutti i cittadini possono vantare una lunga carriera lavorativa senza interruzioni. Per svariati motivi si potrebbero riuscire a raggiungere solo 15 anni di contributi. Una possibilità di pensionamento c’è ma richiede la soddisfazione di specifici requisiti. Lo ha chiarito l’INPS con una circolare (numero 16 del 2013) dedicata proprio ai cosiddetti quindicenni. Condizioni necessarie essere iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive con contribuzione antecedente al 1996.
La pensione quindicenni a chi si rivolge
Per richiedere la pensione quindicenni occorrerà far parte del sistema di calcolo misto o retributivo avendo iniziato a versare contributi prima del 1996 e mantenere il requisito contributivo previsto prima dell’introduzione della Riforma Amato 1992 per il conseguimento della pensione di vecchiaia. I quindicenni sono, dunque, quei lavoratori che hanno perfezionato 15 anni di contributi entro il 31 dicembre 1992 (vanno bene i contributi figurativi, da riscatto, da ricongiunzione a condizione che siano stati maturati entro la suddetta data).
Rientrano tra i quindicenni anche coloro che sono stati autorizzati al versamento dei contributi volontari entro il 31 dicembre 1992 (non importa se poi hanno versato o meno i contributi) e i lavoratori dipendenti con anzianità assicurativa di minimo 25 anni occupati per almeno dieci anni per un periodo superiore alle 52 settimane nell’anno solare. Tali contributi potranno essere stati maturati anche dopo il 31 dicembre 1992 ma si considererà solo la contribuzione obbligatoria.
Infine sono quindicenni i lavoratori che al 31 dicembre 1992 hanno un’anzianità contributiva insufficiente a raggiungere il requisito contributivo necessario per il pensionamento anche se si aggiungono i periodi compresi tra il 1° gennaio 1993 e la fine del mese di compimento dell’età di pensionamento. Queste deroghe non sono applicabili per i lavoratori del comparto Ferrovie dello Stato e per gli iscritti alla Gestione Separata. Per quanto riguarda il requisito anagrafico rimane fissato a 67 anni.