ISEE: un’analisi approfondita della distinzione cruciale tra “componente attratta” e “componente aggiuntiva” per i genitori non sposati. Scopri come questa differenza può influenzare le agevolazioni per i minori.
Affrontare l’ISEE minorenni con genitori non sposati e non conviventi può sembrare una selva intricata di termini e regole, ma siamo qui per fare chiarezza e guidarvi attraverso la distinzione tra “componente attratta” e “componente aggiuntiva”.
Immaginate di avere una figlia dal precedente matrimonio e un’altra con l’ attuale compagno, senza vincoli matrimoniali o di convivenza. La domanda che si pone è fondamentale: come considerare il proprio compagno nella richiesta di agevolazioni per i figli? Come componente attratta o aggiuntiva? E, soprattutto, qual è la differenza tra queste due diciture?
Per rispondere a questi interrogativi, è essenziale partire da un presupposto fondamentale: il genitore non convivente è incluso esclusivamente nell’ISEE minorenni della propria figlia. La richiesta di assegno unico, in questo caso, si basa su questa particolare modalità di calcolo. La seconda figlia, invece, gode dell’ISEE ordinario, poiché risulta essere già divorziata dal padre. Questo significa che il genitore della seconda figlia non sarà coinvolto nell’ISEE della prima figlia in nessun caso. La separazione tra i due nuclei familiari risulta quindi cruciale ai fini dell’ISEE.
Cosa cambia tra componente attratta e aggiuntiva?
Ora, esaminiamo attentamente la differenza tra componente aggiuntiva e componente attratta nell’ISEE minorenni per genitori non sposati e non conviventi. L’attestazione ISEE prende in considerazione il nucleo familiare del minorenne, e il genitore non convivente viene attratto con i suoi patrimoni e redditi, ma soltanto per quanto riguarda le prestazioni richieste per il minorenne. Questo significa che, dal punto di vista dell’ISEE, il genitore non convivente è considerato come se facesse parte del nucleo familiare del figlio solo in relazione alle agevolazioni destinate a quest’ultimo.
Il genitore non sposato e non convivente con l’altro genitore non sarà coinvolto nell’ISEE della propria figlia solo se si trova in alcune condizioni specifiche. Per esempio, se è coniugato con un’altra persona, se ha figli da una relazione diversa, se versa assegni di mantenimento ai figli non conviventi, o se è escluso dalla potestà dei figli. In questi casi, il genitore non convivente non viene attratto nel nucleo familiare del figlio, ma è considerato come componente aggiuntiva.
In termini pratici, la differenza tra essere componente attratta o aggiuntiva riguarda la modalità con cui il genitore convivente, che risulta essere sposato con un’altra persona o ha figli da altre relazioni, influisce sul calcolo dell’ISEE. Nel caso di componente aggiuntiva, invece di rientrare con i propri redditi e patrimoni nel nucleo familiare del figlio, il genitore convivente è considerato solo come componente aggiuntiva, incidendo in misura minore sulla definizione del valore dell’ISEE, in percentuale.