La normativa stabilisce che c’è la possibilità di vendere la casa pignorata prima che l’asta cominci. Scopriamo a quali condizioni.
Il debitore può vendere il proprio immobile per ripagare il debito anche se è già scattato il pignoramento ma solo al verificarsi di alcune circostanze. Le Legge chiarisce quali sono i passaggi da mettere in atto.
Quando il cittadino non paga un debito va incontro ad una serie di conseguenze. Dopo varie notifiche con invito al pagamento arriva l’ultimo avviso, l’atto di precetto. Questo ha efficacia per 90 giorni, entro tale periodo il creditore dovrà avviare la procedura di pignoramento, un’esecuzione forzata volta al recupero della somma spettante. Il precetto intima al versamento entro dieci giorni, dopodiché si passerà all’espropriazione ossia una procedura diretta alla sottrazione coattiva dei beni del debitore per convertirli in denaro e soddisfare il creditore.
Tale procedura può riguardare beni mobili oppure beni immobili, come una casa di proprietà. La prima casa è pignorabile se il debito è di natura privata e il pignoramento avviene indipendentemente dalla misura del debito contratto. Se la natura dei debiti è, invece, erariale allora c’è un’esenzione dalla pignorabilità della prima casa. Poniamo il caso che il pignoramento della casa è stato attivato, l’immobile si può vendere prima che vada all’asta?
Secondo il codice di procedura civile il pignoramento è un’ingiunzione rilasciata dall’Ufficiale giudiziario al debitore avvisandolo di non compiere atti per sottrarre i beni sottoposti ad esecuzione alla garanzia del creditore. Aggiungiamo che la casa pignorata è destinata alla vendita con o senza incanto ossia con offerte depositate dai singoli offerenti in modo diretto per essere poi valutate dal Giudice dell’esecuzione oppure con vendita all’asta.
Verrebbe da pensare che sia impossibile vendere la casa pignorata ma in realtà il Codice stabilisce la possibilità di vendita diretta dell’immobile anche se pignorato a condizione che il debitore chieda al Giudice di poter disporre la vendita diretta del bene per un prezzo superiore al valore indicato nella relazione di stima redatta da un esperto. Tutto questo prevede, però, una rigida procedura da seguire.
In primis occorrerà depositare la richiesta entro i dieci giorni precedenti l’udienza di comparizione delle parti. Contemporaneamente si dovrà depositare in cancelleria l’offerta di acquisto più la cauzione superiore al decimo del prezzo offerto. Dove il prezzo base risulti non inferiore al prezzo offerto, i Giudice fisserà una scadenza a dieci giorni per integrare offerta e cauzione. Inoltre, la richiesta e l’offerta dovranno essere notificare ai creditori entro 5 giorni dall’udienza.
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