Dal 9 luglio è in vigore una nuova soglia per l’utilizzo del denaro contante in Unione Europea. Qual è l’importo massimo che non fa scattare controlli e sanzioni?
Con il Regolamento UE n. 1624/2024, sono state aggiornate le regole per l’uso del contante in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea. La normativa coinvolge tutti i pagamenti in contanti di importo elevato per l’acquisto di beni e servizi.
Attualmente, in Italia il limite ammonta a 5 mila euro per tutte le tipologie di trasferimento tra soggetti differenti. Il Regolamento Europeo, tuttavia, si applica solo nei confronti dei soggetti che commerciano beni o forniscono servizi.
Per tale motivo, la soglia dei 5 mila euro continuerà ad applicarsi, previa comunicazione alla Commissione europea entro il 10 ottobre 2024. Ma a quanto corrisponde il nuovo limite previsto dall’UE e cosa rischia chi non lo rispetta?
L’art. 80 del Regolamento UE n. 1624/2024 precisa che l’importo massimo per l’uso dei contanti è di 10 mila euro (o una somma equivalente in valuta nazionale o estera), a prescindere dalla circostanza che la transazione venga compiuta tramite una sola operazione o diverse operazioni collegate.
Gli Stati membri hanno la possibilità di stabilire delle soglie più basse solo dopo aver consultato la Banca Centrale Europea, mentre quelli già esistenti continueranno ad essere vigenti, se notificati alla Commissione Europea.
Ci sono, tuttavia, dei pagamenti in contanti a cui non si applica il limite di 10 mila euro. Si tratta delle transazioni tra persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di una professione e dei pagamenti o i depositi compiuti presso gli Enti creditizi, gli emittenti di moneta elettronica e i prestatori di servizi di pagamento.
Le sanzioni per i trasgressori vengono decise dai singoli Stati membri e l’ammontare complessivo deve essere determinato in maniera tale da assicurare pene proporzionate alla gravità della violazione, in modo da prevenire la commissione di reati futuri. Nell’ipotesi in cui dovesse essere impossibile in uno Stato membro pagare tramite fondi diversi dalle banconote e dalle monete, previa comunicazione alla Commissione circa le tempistiche dell’indisponibilità, può essere temporaneamente sospesa l’applicazione del Regolamento UE.
Gli Stati, inoltre, devono impegnarsi a intraprendere tutte le misure per rendere nuovamente disponibili i pagamenti. Nel caso in cui la Commissione ritenga che la sospensione del Regolamento non sia dovuta a un caso di forza maggiore, può chiedere allo Stato, tramite una propria decisione, la revoca della sospensione.
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