I portalettere non sono responsabili dei ritardi nella notificazione degli atti giudiziari. A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione, con una fondamentale ordinanza.
Con l’ordinanza n. 17892 del 28 giugno 2024, la Corte di Cassazione, Sezione III civile, ha specificato un importantissimo principio in relazione alla mancata responsabilità di Poste Italiane per i ritardi nella spedizione o della consegna di un atto giudiziario.
Poste Italiane fungerebbe solo da ausiliario dell’Ufficiale Giudiziario. Il portalettere, dunque, non sarebbe responsabile della notifica, ma avrebbe solo il compito di consentirla per mezzo dell’UNEP.
La Suprema Corte ha sottolineato che, in relazione alle notificazioni a mezzo posta, il servizio funziona sulla base di un “mandato ex lege” tra il richiedente la notificazione e l’Ufficiale Giudiziario che la esegue, avvalendosi proprio degli agenti postali. Questi ultimi, tuttavia, rimangono estranei al rapporto. Si tratta di una decisione che ha dei risvolti pratici molto importanti, vediamo quali.
A chi va imputato il ritardo nella ricezione degli atti giudiziari a mezzo posta? La risposta della Cassazione
In caso di ritardo nella spedizione o nel recapito di atti giudiziari a mezzo Posta, l’agente postale non risponde nei confronti di chi richiede la notifica, ma solo l’Ufficiale Giudiziario. Per la notifica di un atto giudiziario, dunque, il portalettere funge da mero ausiliario e il rapporto obbligatorio sorge tra l’avvocato richiedente e l’UNEP, ossia l’ufficio che si occupa del servizio di notifica (che può avvalersi del mezzo posta).
A stabilire tale principio è stata la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 17892 del 28 giugno 2024. In realtà, l’orientamento era già stato esplicitato nel 2015, quando era stato sottolineato che il notificante che lavora per Poste Italiane non può essere ritenuto responsabile del servizio di notificazioni a mezzo posta, perché riveste unicamente un ruolo “pratico”.
Di conseguenza, è solo l’Ufficiale Giudiziario che può rispondere degli eventuali ritardi nella consegna dell’avviso di ricevimento riguardante la notifica degli atti giudiziari, ai sensi dell’art. 1228 del codice civile. Si tratta di una indirizzo giurisprudenziale che è stato più volte confermato anche dalla Corte Costituzionale.
Tra l’altro, l’UNEP è obbligato a servirsi dei portalettere quando la notificazione va effettuata fuori dal Comune in cui ha sede l’ufficio e, come prevede la Legge n. 890 del 1982, spetta all’Ufficiale Giudiziario presentare alle Poste la copia dell’atto da notificare e conservarne la ricevuta.
In conclusione, è l’UNEP a essere responsabile del servizio di notifica; i portalettere, invece, sono dei semplici ausiliari di cui l’ufficio notificazione può avvalersi. Questo scagiona i portalettere nel caso di ritardi e solleva Poste Italiane da ogni responsabilità che non sia direttamente riconducibile al servizio offerto dall’azienda, in virtù di uno specifico rapporto obbligatorio.