È stata introdotta un’importante regola in materia di riscossione dei debiti da parte dell’Agenzia delle Entrate. Quali vantaggi prevede la Riforma?
Una delle principali innovazioni introdotte dalla Riforma della riscossione, in vigore dal 2025, riguarda il cd. discarico automatico delle cartelle esattoriali, che attribuisce un determinato periodo di tempo all’Agenzia delle Entrate per poter incassare il debito.
Trascorso tale periodo, le somme verranno riaffidate all’Ente titolare del credito. Contrariamente a quanto si possa pensare, tale principio non prevede la prescrizione dell’importo dovuto, ma semplicemente il cambio di gestione per la sua riscossione. L’Ente creditore, poi, potrà scegliere se incassarlo personalmente oppure affidarlo a una terza società di recupero crediti. Ma scopriamo qual è la procedura del discarico automatico e che tipologia di cartelle esattoriali coinvolge.
In base a quanto previsto dalla Riforma fiscale, dal 2025 le cartelle esattoriali non riscosse entro 5 anni dall’affidamento all’Agenzia delle Entrate verranno “discaricate” in maniera automatica, anche se non è intervenuta la prescrizione.
Questo significa che i debiti dovranno sempre essere pagati, ma non sarà più l’Agenzia delle Entrate preposta alla loro riscossione, bensì gli Enti creditori. Questi ultimi potranno, a loro volta, decidere di ricorrere a nuovi soggetti, incaricati delle operazioni di recupero.
La Riforma, inoltre, prevede delle ipotesi in cui l’Agenzia delle Entrate può scegliere di restituire all’Ente creditore le pendenze, prima della scadenza dei 5 anni. Ciò sarà consentito in caso di chiusura del fallimento o di liquidazione giudiziale, di mancanza di beni aggredibili, di assenza di nuovi beni rispetto a quelli oggetto delle originarie attività di recupero.
L’Ente creditore potrà chiedere la riconsegna anticipata dei carichi, trascorsi 2 anni dalla presa in carico, oppure tra il ventiquattresimo e il trentesimo mese dopo la presa in carico, nel caso di cartelle esattoriali affidate dopo l’8 agosto 2024.
È opportuno sottolineare, infine, che ci sono delle ipotesi in cui non è possibile ricorrere al discarico automatico. Si tratta delle quote per le quali, dopo il quinto anno dall’affidamento, viene sospesa la riscossione (il discarico si applica dalla fine del quinto anno a quello di cessazione della sospensione oppure di ultimazione della procedura) e dei casi di procedure esecutive o concorsuali, degli accordi previsti dal Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza (ossia il Decreto Legislativo n. 14/2019), delle dilazioni in essere, di inadempimento, revoca o decadenza dal beneficio, di sospensione della riscossione per almeno 18 mesi.
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