Da quest’anno è obbligatorio apporre agli annunci di affitti brevi e turistici il Codice Identificativo Nazionale. Cosa rischia chi non si adegua alla normativa?
Tutti i proprietari di immobili a uso abitativo concessi in locazione per finalità turistiche, di immobili destinati a locazioni bravi e di strutture turistico- ricettive alberghiere ed extralberghiere devono possedere il cd. Codice Identificativo Nazionale (CIN).
A introdurre la riforma è stato il Decreto Legge n. 145/2023, con lo scopo di tutelare la concorrenza e la trasparenza nelle operazioni di locazione e, soprattutto, combattere irregolarità ed episodi di evasione fiscale.
Il CIN viene attribuito dal Ministero del Turismo, tramite un’apposita procedura avviata dal locatore oppure da colui che possiede la struttura turistica. A tal fine, bisogna inviare una Dichiarazione Sostitutiva per comunicare i dati catastali dell’immobile. Si tratta di un passaggio fondamentale per assicurare regolarità e chiarezza alla stipula dei contratti di locazione breve e turistica.
Il Codice Identificativo Nazionale va sempre apposto all’esterno dell’edificio in cui si trova l’appartamento oppure la struttura alberghiera, nel rispetto di quanto indicato dalla normativa di riferimento. Il Codice, poi, deve essere specificato in tutti gli annunci di affitto pubblicati.
Allo stesso modo, gli intermediari immobiliari (cd. property manager) e i soggetti che gestiscono le piattaforme online devono indicare il Codice Identificativo Nazionale su tutti gli annunci di offerte di locazione pubblicati e comunicati.
Il CIN, dunque, è un elemento fondamentale per garantire la legittimità delle operazioni di affitto breve e turistico. Se non viene richiesto e debitamente segnalato, il locatore può incorrere in pesantissime sanzioni. Vediamo cosa si rischia.
Codice Identificativo Nazionale: cosa succede se non si espone dinanzi alle strutture?
La procedura per la richiesta del CIN non è, purtroppo, ancora stata avviata dal Ministero del Turismo.
Questo significa che, al momento, l’obbligo non è ancora effettivo. Attenzione, però, perché la maggior parte delle Regioni hanno introdotto dei propri codici identificativi, nell’attesa della predisposizione del Codice unico.
I locatori che non espongono il CIN al di fuori dell’immobile concesso in locazione per finalità turistiche possono ricevere l’irrogazione di una sanzione fino a 8 mila euro oppure di 5 mila euro, se l’omissione riguarda gli annunci pubblicitari.
Nel dettaglio, i trasgressori sono puniti con le seguenti sanzioni:
- per i locatori che non richiedono il CIN è stabilita una pena pecuniaria di importo compreso tra 800 e 8 mila euro;
- in caso di mancata esposizione del CIN da parte dei locatori o dei possessori dell’immobile, la pena va da un minimo di 500 euro a un massimo di 5 mila euro;
- per i gestori di strutture che non possiedono tutti i requisiti di sicurezza, la sanzione va da 600 a 6 mila euro;
- per chi affitta più di quattro unità immobiliari senza aver preventivamente inviato la segnalazione certificata di inizio attività, sono previste sanzioni tra 2 mila a 10 mila euro.