La RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata) va inserita nel 730/2024? Vediamo cosa stabilisce la normativa di riferimento.
Esiste una particolare forma di pensione integrativa, la cd. RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata).
Nel dettaglio, i fruitori possono ottenere un anticipo della pensione, anche se non hanno ancora maturato i requisiti richiesti dalla normativa. Possono, tuttavia, accedervi solo i contribuenti che hanno perso il lavoro in prossimità del raggiungimento dell’età pensionabile.
Lo scopo della misura, infatti, è di aiutare coloro che sono in avanti con l’età e che, dunque, non riuscirebbero a trovare un nuovo impiego, fornendo un sussidio per gli anni immediatamente precedenti il pensionamento.
In particolare, possono beneficiare della RITA coloro che:
La domanda per la rendita integrativa va inviata al Fondo pensione di appartenenza, allegando la documentazione attestante tutti i requisiti richiesti. In alternativa, per ottenere la RITA è possibile inoltrare una certificazione con la quale si prova lo stato di disoccupazione per un periodo non inferiore a 24 mesi, nei 10 anni precedenti alla maturazione delle condizioni per la pensione di vecchiaia.
La Rendita Integrativa Temporanea Anticipata può anche essere revocata, se il contribuente aderisce a un nuovo Fondo di pensione complementare oppure se ne presenta richiesta.
Una questione particolarmente dibattuta è quella relativa alla modalità di inserimento del reddito derivante dalla RITA nella Dichiarazione dei Redditi. Vediamo quali sono le regole da rispettare.
La Rendita Integrativa Temporanea Anticipata può essere calcolata sull’ammontare totale del capitale maturato oppure solo su una parte di esso.
Alla RITA si applica un trattamento fiscale agevolato. Nel dettaglio, la parte imponibile è soggetta ad aliquota minima IRPEF del 23% oppure a imposta sostitutiva del 15%, nell’ipotesi in cui si rientri nel regime agevolato forfettario. In particolari casi, l’aliquota si riduce dello 0,30% per ciascun anno di adesione al fondo pensionistico, a partire dal 15° anno, fino al raggiungimento di un’aliquota minima pari al 9%.
Questo significa che il reddito che deriva dalla rendita integrativa non va dichiarato nel Modello 730.
Se, invece, l’interessato non usufruisce della tassazione agevolata ma opta per quella ordinaria, avrà l’obbligo di inserire il reddito percepito con la RITA in fase di Dichiarazione dei Redditi, con il Modello 730/2024.
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