Le agevolazioni lavorative della Legge 104 sono molteplici. In quali casi spettano anche al caregiver non convivente?
Un soggetto può fungere da caregiver di una familiare affetto da disabilità grave anche se non convive con quest’ultimo.
Di conseguenza, può richiedere la maggior parte delle agevolazioni lavorative previste dalla Legge 104/1992, come i permessi, la scelta della sede di lavoro e le indennità perché non prevedono il requisito della convivenza ma solo quello della parentela.
L’unico beneficio che non può essere richiesto dal caregiver non convivente è il congedo straordinario biennale, perché necessita del presupposto della convivenza. La sola eccezione è prevista nell’ipotesi dei genitori di figli disabili, che possono usufruire della misura anche se separati o divorziati.
Tra le agevolazioni più importanti rientrano, senza dubbio, i tre giorni di permessi retribuiti al mese, utilizzabili anche in maniera frazionata. I giorni di assenza sono coperti anche da contribuzione figurativa e spettano ai lavoratori dipendenti che assistono un familiare disabile grave fino al secondo o terzo grado di parentela.
Scopriamo quali sono gli altri benefici lavoratici per i caregivers non conviventi.
La Legge 104/1992 sancisce il diritto per i caregivers che lavorano in un luogo distante dall’abitazione del disabile che assistono di ottenere il trasferimento presso la sede lavorativa più vicina al domicilio dell’assistito.
Nel caso in cui, invece, si viene trasferiti contro la propria volontà, si può rifiutare il trasferimento. Questi benefici sono riconosciuti anche ai genitori di figli disabili gravi.
Per quest’ultima categoria, in particolare, sono riservate specifiche agevolazioni, pensate per consentire una migliore conciliazione tra lo svolgimento dell’attività lavorativa e i doveri di cura familiare.
I genitori lavoratori dipendenti che hanno un figlio affetto da disabilità grave minore di 3 anni possono richiedere 2 ore di permessi giornalieri, se l’orario lavorativo è di almeno 6 ore, oppure una sola ora, se l’orario lavorativo è inferiore alle 6 ore. Le ore di assenza sono retribuite al 100% e coperte dalla contribuzione figurativa.
La madre o il padre di un figlio disabile grave hanno diritto anche al prolungamento del congedo parentale, fino al compimento dei 12 anni di età del bambino. Durante il periodo di assenza hanno diritto a un’indennità giornaliera corrispondente al 30% dello stipendio percepito prima del congedo.
I genitori di figli disabili gravi, infine, possono richiedere 3 giorni di permesso al mese, frazionabili anche in ore, per i quali spetta la retribuzione piena e l’accredito dei contributi figurativi.
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