I lavoratori con Legge 104 possono scegliere di chiedere i permessi a ore invece che giornalieri al verificarsi di alcune condizioni.
Nel comparto scuola la fruizione dei permessi per 3/4 ore al giorno è permessa al personale ATA. Lo ha stabilito l’ARAN specificando le condizioni che si dovranno verificare per permettere tale eventualità.
La Legge 104 raccoglie diverse misure assistenziali rivolte alle persone con una disabilità fisica, psichica o sensoriale. Tra gli aiuti ci sono i permessi di tre giorni al mese. Questi permettono al lavoratore di assentarsi dal posto di lavoro per sottoporsi a cure o, se caregiver, per assistere una persona con disabilità grave. Invece che tre giorni al mese, ci sono dipendenti che possono fruire dei permessi ad ore. Vale anche per il personale ATA. A chiarire la questione l’ARAN che ha risposto ad un quesito.
“Il personale ATA ha la possibilità di richiedere permessi giornalieri di 3/4 ore nel rispetto delle 18 ore mensili previste dalla Legge 104/1992. Se sì, con quali modalità?”. L’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni ha dato spiegazioni riferendosi all’applicativo CIRS122 e all’ultimo CCNL per il biennio 2019/2021. Tale contratto stabilisce la possibilità di fruizione dei tre giorni di permesso ad ore nel massimo delle 18 ore mensili ove ne ricorrano le condizioni. Permessi che sono utili per la maturazione di ferie e tredicesima.
La modalità alternativa di fruizione dei permessi per il personale ATA prevede di potersi assentare non solo per tutta la giornata lavorativa ma anche solo per alcune ore. I lavoratori del comparto scuola, dunque, hanno due possibilità. La prima è seguire la Legge e non recarsi a lavoro per tutto il giorno di lavoro. Così il permesso sarà conteggiato in giorni.
Ogni giornata di assenza sarà considerata come una dei 3 giorni di permesso concessi dalla Legge 104 indipendentemente dall’orario di lavoro. La seconda opzione è assentarsi dal posto di lavoro solo per alcune ore chiedendo il permesso orario come previsto dall’articolo 68 del CCNL Istruzione e Ricerca (18 gennaio 2024). Condizione necessaria per il dipendente è di fornire una programmazione mensile all’inizio di ogni mese alla Pubblica Amministrazione per cui lavora.
In questo modo le PA possono garantire la funzionalità del servizio e non intaccare l’organizzazione dell’attività amministrativa. Solo in caso di urgenza e necessità sarà concesso l’invio della comunicazione nelle 24 ore precedenti il permesso. In ogni caso non sarà accettata la presentazione oltre l’inizio dell’orario di lavoro. Infine, volendo sfruttare la fruizione mista nello stesso mese, il lavoratore dovrà detrarre 6 ore dal monte ore complessivo.
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