Se il provvedimento di pignoramento è già in corso di esecuzione, è possibile bloccarlo? Ecco cosa prevedono le leggi in vigore.
Quando un debitore si trova nell’impossibilità di saldare quanto dovuto al proprio creditore, ecco che questi, il creditore, potrebbe quindi avanzare la richiesta di applicare nei confronti del debitore l’istituto del pignoramento, ovvero l’atto che consente l’espropriazione forzata di beni, liquidità e/o proprietà (come l’autoveicolo o un immobile) per ottenere il corrispettivo del valore del credito elargito ma non percepito nelle modalità e nelle tempistiche definite secondo gli accordi.
Ora domandiamoci: il debitore può bloccare il pignoramento applicato a suo carico? Tanto per i beni quanto per la liquidità e/o le proprietà di cui dispone? Ebbene, la risposta ci viene fornita dalle leggi attualmente in vigore, che contemplano due casi specifici in cui per il debitore è possibile arrestare il procedimento di pignoramento.
Il primo fa riferimento alle tempistiche procedurali di ingiunzione del pignoramento: se l’ingiunzione viene comminata, il creditore deve consegnare l’atto d’ingiuzione (detto “di precetto”) all’ufficiale giudiziario dopo 10 giorni dalla sua ricezione e non oltre i 90 giorni dalla stessa. A questo punto, l’ufficiale giudiziario consegnerà la notifica al debitore e solo a partire dalla consegna scatterà l’esecuzione forzata. Tuttavia, se il debitore salda il dovuto subito dopo la notifica dell’atto di precetto al creditore, ecco che il pignoramento si blocca.
È tuttavia possibile bloccare il pignoramento anche attraverso la cosiddetta “Rottamazione 2023”: si tratta di una procedura che consente di ottenere la cancellazione totale di un debito fino alla soglia massima di 1.000 Euro. Inoltre, consente di pagare debiti di importi superiori alla soglia relativi a cartelle, multe e sanzioni emesse a proprio carico tra gli anni 2000 e 2022, in modo agevolato e ridotto.
La procedura consente di effettuare i versamenti dovuti in un’unica soluzione oppure a rate, senza l’aggiunta di interessi o di sanzioni, e solo per la quota capitale debitoria. Per avanzare la domanda di rottamazione occorre compilare esclusivamente per via telematica il modulo reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, seguendo le istruzioni riportate sul sito web istituzionale e scegliendo le modalità di adesione.
In caso di rateizzazione, è possibile suddividere l’ammontare totale in un massimo di 18 rate, da versare nel limite temporale massimo di 5 anni, entro le scadenze fissate dall’Agenzia del 28 Febbraio, 31 Maggio, 31 Luglio e 30 Novembre. Per maggiori informazioni e chiarimenti, è consigliabile visitare il sito web istituzionale dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.
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