Per ottenere la quattordicesima bisogna rispettare alcuni requisiti. In che modo incide il reddito? Ecco gli errori da non commettere.
La quattordicesima è una rata aggiuntiva della pensione o dello stipendio, che viene generalmente accreditata nei mesi estivi.
In particolare, spetta ai pensionati ex dipendenti e agli autonomi iscritti a una delle gestioni dell’AGO o sostitutive, esclusive ed esonerative. Per i dipendenti, invece, sono i Contratti Collettivi a prevedere il diritto alla mensilità aggiuntiva.
La legge stabilisce che i pensionati devono possedere almeno 64 anni di età e un reddito fino a 2 volte il trattamento minimo o fino a 1,5 volte, per ottenere l’importo integrale. Se tali requisiti vengono raggiunti entro il 31 luglio, la quattordicesima viene erogata il 1° luglio, altrimenti viene accreditata, solo per le mensilità restanti, nel mese di dicembre.
L’ammontare varia a seconda del reddito percepito e dell’anzianità contributiva. In particolare, spettano:
- 437 euro per i pensionati con reddito annuo fino a 10.992,94 euro (1,5 volte il minimo) e fino a 15 anni di contributi (se ex dipendenti) oppure 18 anni (se ex autonomi). Con reddito fino a 2 volte il minimo spettano 336 euro;
- 546 euro per i pensionati con reddito annuo fino a 10.992,93 euro annui e un’anzianità contributiva compresa tra 15 e 25 anni (se ex dipendenti) o tra 18 e 28 anni (se ex autonomi). La somma è pari a 420 euro con reddito fino a 2 volte il minimo;
- 655 euro per i pensionati con reddito annuo fino a 10.992,93 euro e più di 25 anni di contributi (se ex dipendenti) o 28 anni (se ex autonomi). Se il reddito fino a 2 volte il minimo spettano 504 euro.
Ma quali sono gli elementi che vengono considerati ai fini della determinazione del limite reddituale? Scopriamolo.
Quattordicesima sulla pensione: come si calcola il presupposto reddituale?
Uno dei dubbi più frequenti tra i pensionati che attendono la quattordicesima è se venga valutata la rendita catastale della seconda casa tra i redditi.
Per l’INPS, tale elemento risulta determinante, come si può evincere dall’art. 5 del Decreto Legge n. 81/2007.
La normativa, infatti, stabilisce che, ai fini dell’individuazione del presupposto reddituale per il diritto alla quattordicesima, sono rilevanti i “redditi di qualsiasi natura“. Fanno eccezione solo:
- i redditi derivanti dall’assegno per il nucleo familiare, dagli assegni familiari e dall’indennità di accompagnamento;
- i redditi della casa di abitazione;
- i trattamenti di fine rapporto e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
Come è possibile notare, la legge fa esplicito riferimento solo alla prima casa e non alla seconda. Di conseguenza, quest’ultima deve essere considerata nel reddito ai fini della valutazione della sussistenza del diritto alla quattordicesima sulla pensione.