L’Agenzia delle Entrate ha ammesso la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso anche per la Certificazione Unica. Quali vantaggi comporta?
I contribuenti potranno usufruire dei benefici del ravvedimento operoso anche per correggere errori o sopperire a eventuali omissioni compiuti al momento della presentazione della Certificazione Unica. Lo ha reso noto l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 12/E del 31 maggio.
Si tratta di una decisione molto importante, che consentirà ai sostituti d’imposta di rimediare evitando il pagamento delle sanzioni piene, ma usufruendo di una vantaggiosa riduzione, in base al periodo trascorso tra la commissione dell’errore o dell’omissione e la sistemazione. Rientrano nel ravvedimento operoso le sanzioni per le violazioni elencate nell’art. 4, comma 6-quinques del D.P.R 322/1998.
Fino a oggi non si poteva utilizzare tale strumento. Questa novità è giustificata dalla circostanza che il legislatore ha stabilito che le sanzioni sono modulate in base alla tempestività con la quale il contribuente rimedia agli errori o alle omissioni e, di conseguenza, è ammesso l’invio della Certificazione Unica anche oltre i termini fissati dalla legge.
Dalla Circolare n. 12 dell’Agenzia delle Entrate, infatti, si legge che è consentito ricorrere al ravvedimento operoso in caso di invio tardivo della CU. Anche la Certificazione tardiva o rettificata, inoltre, potrà essere usata dai CAF o dai professionisti per presentare il Modello Redditi correttivo del 730 inviato o il Modello Redditi integrativo.
Ma vediamo, nel dettaglio, quando si applica il ravvedimento operoso e quali benefici comporta.
Nelle ipotesi di Certificazione Unica omessa, tardiva o errata, è stabilita una sanzione pari a 100 euro, con una soglia massima di 50 mila euro annui per ciascun sostituto d’imposta. Se, però, la rettifica avviene entro 60 giorni dalla scadenza originaria, la sanzione è ridotta a un terzo, ossia a circa 33,33 euro per Certificazione Unica, con un massimo di 20 mila euro all’anno per ogni sostituto d’imposta.
Nel caso di trasmissioni errate e sanate entro 5 giorni dalla data di scadenza ordinaria, non si è soggetti ad alcuna sanzione. La sanzione, inoltre, non viene irrogata se le comunicazioni inviate tempestivamente e scartate vengono ritrasmesse in maniera corretta entro massimo 5 giorni dalla data di restituzione delle ricevute in cui è indicata la ragione dello scarto.
In conclusione, grazie al ravvedimento operoso, la sanzione viene ridotta a un terzo se la Certificazione Unica è stata inviata entro lo scorso 17 maggio (cioè 60 giorni dopo il termine di invio). Per chi non ha rispettato tale tempistica, si applicano le sanzioni piene.
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