I lavoratori possono richiedere l’erogazione dei rimborsi IRPEF direttamente all’Agenzia delle Entrate invece che al datore di lavoro.
Novità 2024 è la possibilità di ottenere il rimborso dall’AdE invece che dal datore di lavoro compilando il modello 730 senza sostituto d’imposta pur avendo un sostituto d’imposta che potrebbe effettuare il conguaglio.
Entro il 30 settembre 2024 i lavoratori dipendenti, autonomi, collaboratori hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi. Solitamente i più veloci iniziano a muoversi nella compilazione del modello 730 già a maggio in modo tale da ricevere il prima possibili i soldi di un eventuale rimborso IRPEF. I tempi di attesa ricevendo l’importo in busta paga o nel cedolino della pensione sono di un mese per i lavoratori e due mesi per i pensionati.
Chi non ha il sostituto di imposta dovrà compilare l’apposito modello e chiedere che il conguaglio venga versato dall’Agenzia delle Entrate. Nel 2024 tale possibilità è concessa anche a chi ha un sostituto d’imposta o un datore di lavoro. Il Decreto di riferimento è il numero 1 del 2024 (articolo 2 comma 2). Tutti i contribuenti possono presentare la dichiarazione dei redditi modello 730/2024 con le regole del 730 senza sostituto d’imposta pur avendone uno.
Quando si ottiene il rimborso IRPEF dall’Agenzia delle Entrate
I titolari di redditi da lavoro dipendenti e assimilati nonché di altri redditi possono usare il modello 730 precompilato o ordinario per ricevere il rimborso in busta paga oppure il modello 730 senza sostituto d’imposta per ottenere il pagamento dall’Agenzia delle Entrate. In questo secondo caso basterà rivolgersi ad un CAF o un professionista abilitato per procedere con la compilazione indicando la lettera A nella casella 730 senza sostituto e nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” barrando la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto”.
Inserendo l’IBAN l’Agenzia delle Entrate potrà accreditare il rimborso sul conto indicato. In alternativa il rimborso sarà erogato attraverso titoli di credito a copertura garantita emessi da Poste Italiane. I tempi dei versamenti, però, saranno più lunghi rispetto al rimborso diretto in busta paga o nel cedolino della pensione. L’Agenzia delle Entrate, infatti, può effettuare controlli preventivi entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione senza sostituto d’imposta.
Il rimborso che risulterà spettante a conclusione delle operazioni di verifica preventiva sarà versato entro il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione o dalla data di invio della stessa se posteriore. Significa che il rimborso verrà effettuato entro aprile 2025 considerando la scadenza dei controlli febbraio 2025.