Anche la pensione può essere pignorata, ma ai debitori viene riconosciuto uno strumento di salvezza che mette a riparo il denaro.
Tramite il pignoramento della pensione, una quota della prestazione dei debitori viene trattenuta per il soddisfacimento delle pretese dei creditori. Questi ultimi avranno un accesso diretto a una parte dell’assegno destinato ai pensionati.
La procedura può essere disposta sia con il pignoramento diretto presso l’Ente erogatore dell’assegno (ad esempio l’INPS), prima che avvenga il pagamento della prestazione, sia rivolgendosi alla Banca o alla Posta, dopo l’erogazione delle somme sul conto corrente del pensionato. A seconda della modalità applicabile, la determinazione della somma pignorabile è differente.
La procedura del pignoramento della pensione è fissata dall’art. 543 del codice di procedura civile, che stabilisce anche le regole per tutelare i debitori. Non tutto l’importo dell’assegno, infatti può essere sottratto, perché va sempre garantito il cd. minimo vitale, adeguato annualmente al costo della vita. Vediamo a quanto corrisponde.
Come abbiamo anticipato, in caso di pignoramento della pensione va sempre garantito al pensionato il minimo vitale che, attualmente, corrisponde alla quota pari a 2 volte l’Assegno Sociale. Per il 2024, quest’ultimo ammonta a 534,41 euro e, dunque, il limite di pensione non pignorabile è di 1.068,82 euro.
Della parte restante, invece, può essere aggredito l’1/5. Di conseguenza, per determinare l’importo del pignoramento, bisogna togliere dalla pensione i 1.068,82 euro e, infine, sottrarne il 20%. Per esempio, se la prestazione ammonta a 1.500 euro, può essere pignorato 1/5 di 431,18 euro, ossia 86,23 euro. Se ci sono più creditori, il limite sale al 40% della quota che eccede i 1,5 volte l’Assegno Sociale. Le tipologie di crediti, però, devono essere differenti tra loro.
Tale regola, tuttavia, vale esclusivamente per le pensioni accreditate dopo la notifica del pignoramento. Nel caso in cui si debba procedere alla sottrazione di ratei pagati prima della notifica, il limite pignorabile corrisponde a 1/5 della parte eccedente di 3 volte l’Assegno Sociale, cioè 1.603,23 euro.
Ad esempio, se sul conto corrente sono presenti 2.000 euro, il primo pignoramento sarà di 1/5 di 396,77 euro, cioè 79,35 euro. I pignoramenti seguenti, invece, colpiranno direttamente la pensione, fino a estinzione completa del debito.
È bene chiarire, infine, che non tutte le pensioni possono essere pignorate. La legge precisa che sono esclusi i trattamenti assistenziali, come la pensione d’invalidità civile e l’indennità di accompagnamento e l’Assegno Sociale. La pensione di reversibilità può essere oggetto di pignoramento.
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