Capita che i coniugi abbiano un conto cointestato con deposito e azioni a nome di uno solo. In caso di decesso di quest’ultimo come si dividono i titoli?
Al momento della morte di uno dei coniugi titolari del conto corrente cointestato in cui c’è un deposito titolo amministrativo (anch’esso cointestato) ma con azioni a nome del solo deceduto, in che modo si deve procedere?
La maggior parte degli interessati si chiede se il coniuge cointestatario del deposito amministrato diventi l’unico proprietario di tutti i titoli intestati al soggetto deceduto. In caso contrario, cosa deve fare il coniuge superstite per ottenere la gestione di tali titoli? Al riguardo, la normativa è molto chiara, scopriamo cosa stabilisce.
Per capire cosa succede al conto cointestato alla morte di uno dei due titolari, bisogna partire dal presupposto che la cointestazione non determina la proprietà giuridica del denaro oppure dei titoli depositati sul conto.
In tal senso, l’art. 1854 del Codice Civile prevede soltanto che la cointestazione di un conto corrente tra coniugi conferisce loro il semplice status di creditori o debitori solidali delle somme del conto. Fa, quindi, supporre la contitolarità degli importi e dei titoli depositati.
Tale supposizione, tuttavia, viene meno tramite la cd. prova contraria, che può essere offerta dall’altro coniuge o dai suoi eredi. Questo principio è ancora più evidente nel caso in cui i titoli e le azioni siano intestate ad un solo coniuge, perché sono da considerarsi sua esclusiva proprietà (anche se sono depositati su un conto corrente cointestato).
Chiariamo che, alla morte di uno dei coniugi cointestatari, la metà del conto si presume del superstite e l’altra metà va in successione. Il coniuge che sopravvive, dunque, non ha diritto al 100% del saldo del conto cointestato in maniera automatica.
Se non c’è testamento, la metà che va in successione dovrà, per legge, essere suddivisa tra gli eredi legittimari; con il testamento, invece, il coniuge potrebbe assegnare la propria metà anche solo all’altro coniuge (nel caso in cui non venga lamentata alcuna lesione della quota di legittima ed esercitata l’azione di riduzione).
Per quanto riguarda, infine, i rapporti con la banca, la cointestazione consentirebbe al superstite di disporre liberamente delle some depositate. Per motivi fiscali, però, le banche di solito bloccano il conto, fino a quando non viene presentata la Dichiarazione di successione.
Da quanto illustrato, è evidente che i conti correnti e i depositi titoli cointestati possano generare una serie di problematiche in caso di decesso di uno dei titolari.
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