Esistono diversi strumenti per intestare un immobile al figlio senza ricorrere alla donazione dinanzi al notaio. Ecco quali sono i più convenienti.
Nella maggior parte dei casi, il genitore che desidera lasciare casa ai figli si avvale dell’istituto della donazione.
Si tratta di un metodo molto vantaggioso, ma che comporta necessariamente il ricorso all’atto notarile, alla presenza di due testimoni. Questo, ovviamente, prevede delle spese aggiuntive più o meno elevate.
Ci sono, però, tre ottime alternative, grazie alle quali si può raggiungere lo stesso scopo, ma con modalità differenti. Stiamo parlando dell’usucapione, della successione ereditaria e della separazione consensuale tra coniugi.
Vediamo quali sono le caratteristiche di questi strumenti e quali vantaggi assicurano.
Un genitore può intestare un immobile al figlio tramite l’usucapione.
Si tratta di un mezzo di trasferimento della proprietà derivante dall’uso ininterrotto di un bene altrui per almeno 20 anni. Può, dunque, essere trasferita la proprietà anche senza un contratto.
La procedura, però, non è semplicissima e ci sono dei costi da affrontare. Innanzitutto, bisogna trasferire il possesso dell’immobile al figlio e quest’ultimo deve utilizzarlo come se fosse il suo. Deve, insomma, compiere degli atti derivanti da tale potere (ad esempio, fare una ristrutturazione). Da tali atti, poi, devono intercorrere almeno 20 anni senza che nessun altro soggetto agisca in giudizio per pretendere la restituzione dell’immobile.
Trascorso questo lasso di tempo, il genitore dovrà presentarsi con il figlio dinanzi a un organismo di mediazione e procedere con la donazione senza notaio. Si tratta, comunque, di un procedimento lungo e complesso, che è preferibile solo in specifiche situazioni.
Un’alternativa è intestare la casa al figlio facendo testamento in suo favore (nel rispetto, ovviamente, delle quote spettanti agli altri eredi legittimari).
Il testamento può essere redatto anche senza la presenza del notaio, perché si può procedere con un “testamento olografo“, cioè scritto direttamente dall’interessato. Alla morte del testatore, gli eredi dovranno procedere con la Dichiarazione di successione nel termine di un anno e, successivamente, chiedere la pubblicazione del testamento al notaio, che si occuperà della trascrizione del passaggio di proprietà nei pubblici registri immobiliari.
Se, però, si giunge a un accordo tra tutti gli eredi, si può prescindere dalla pubblicazione del testamento ed effettuare solo la voltura catastale della proprietà dell’immobile.
C’è, infine, lo strumento della separazione consensuale tra coniugi, attraverso il quale si può decidere anche il passaggio di proprietà tra il genitore e il figlio. Non è richiesto l’atto notarile, perché il verbale è convalidato direttamente dal giudice. È, però, richiesta l’assistenza di un avvocato.
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